Imposte

Ritenuta sul rimborso quote eccedente il costo fiscale

Secondo la risposta a interpello 161, in mancanza di risorse la Sgr è tenuta a chiedere la provvista ai partecipanti

di Chiara Resnati

In caso di rimborso di quote di fondi comuni d’investimento, la parte di rimborso che eccede il costo fiscale della quota si considera reddito di capitale soggetto alla ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies, comma 3, del Dpr 600 del 1973. Il costo fiscale della quota è pari al costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto ovvero, per le quote acquistate prima del 30 giugno 2011 (data in cui i fondi comuni hanno cessato di essere soggetti d’imposta), al Nav (net asset value) a tale data.

Costituisce reddito di capitale anche l’eventuale parte di eccedenza derivante dal fatto che il costo d’acquisto o il Nav al 30 giugno 2011 sia inferiore alla quota di capitale compresa nell’ammontare rimborsato. In mancanza di fondi, la Sgr è tenuta a richiedere la provvista ai partecipanti. Sono queste le conclusioni raggiunte dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 161/2022.

L’Agenzia specifica, innanzitutto, che, per determinare i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Oicr italiani ed esteri in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, si deve fare riferimento unicamente ai valori effettivi di acquisto o sottoscrizione e vendita o rimborso. Pertanto, sebbene l’individuazione della parte di ciascuna distribuzione effettuata a titolo di «rimborso di capitale» o di «provento», sia riservata al regolamento dell’Oicr o alla delibera di distribuzione, la corretta applicazione dell’articolo 26-quinquies, comma 3 in commento può determinare l’emersione di redditi di capitale soggetti a tassazione anche in caso di distribuzioni effettuate a titolo di «rimborso di capitale». Ciò accade, appunto, quando il prezzo di acquisto della quota o il Nav al 30 giugno 2011, per gli investimenti fatti prima di tale data, sia inferiore alla corrispondente frazione di capitale del fondo. In questi casi non assume rilevanza il fatto che la distribuzione sia qualificata come rimborso di capitale nella relativa delibera. Resta fermo che le distribuzioni periodiche sono sempre redditi di capitale.

Da segnalare anche la risposta a interpello 162/2022 riguardante proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano a un fondo comune estero le cui quote sono integralmente possedute da un fondo pensioni. Poiché il fondo comune non ha le caratteristiche per essere considerato tale secondo la prassi dell’agenzia delle Entrate (peraltro allineata alle definizioni contenute nel documento Esma 611/2013 e al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia) l’Agenzia esclude che il provento possa beneficiare dell’esenzione in base all’articolo 7, comma 3, del Dl 351 del 2001.

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