Adempimenti

Ritenute e appalti, imposta teorica anche per il gruppo Iva

L’apertura del Mef sullo split payment è estensibile al trasferimento dell’Iva a debito alla capogruppo

di Benedetto Santacroce

La lettera
Sull’argomento delle ritenute negli appalti vorrei segnalare le difficoltà in cui incappano le società partecipanti alla procedura Iva di gruppo, le quali non “alimentano” il basket del conto fiscale, ma trasferiscono il saldo debitore alla controllante. L’apertura nella circolare alle società partecipanti al consolidato nazionale dovrebbe essere estesa anche a queste ultime.

Attilio De Gregorio

La risposta

La nuova normativa sull’applicazione delle ritenute negli appalti, subappalti, affidamento a soggetti consorziati e altri rapporti negoziali comunque denominati, di cui all’articolo 4 del Dl 124/2019, non si applica nel caso in cui l’impresa a cui viene affidato il servizio o l’opera abbia i requisiti di virtuosità indicati al comma 5 dell’articolo.

Tra questi requisiti la norma richiede che il prestatore abbia eseguito negli ultimi tre anni versamenti registrati nel proprio conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle relative dichiarazioni.

Per il calcolo di questo requisito, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2020, si fa riferimento:

al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi al netto dei crediti compensati nell’ultimo triennio;

al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio.

La circolare sul punto aggiunge che, in caso di consolidato fiscale di cui all’articolo 117 del Tuir, al numeratore può essere fatta valere anche l’imposta teorica, corrispondente al reddito complessivo proprio, di cui all’articolo 121 del Tuir, attribuito dalla singola società al consolidato stesso.

Questa apertura dell’Agenzia è stata ripresa dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) nella risposta fornita al question time n 5-03727 del 4 marzo in Commissione VI Finanze alla Camera ed è stata estesa anche per le imprese che operano con committenti a split payment (si veda l’articolo su Ntplus Fisco), nonché per le operazioni soggette a reverse charge, proprio in ragione del fatto che il debito Iva, pur non entrando nel conto fiscale del soggetto, veniva generato dal prestatore e rispettivamente versato o liquidato dal committente.

Si ritiene, sia per ragioni sistematiche che operative, che il ragionamento fatto dall’amministrazione finanziaria sia estensibile al trasferimento che una società che partecipa all’Iva di gruppo fa dell’Iva a debito alla capogruppo. In effetti, in questa situazione la controllata non movimenta il proprio conto fiscale, ma comunque trasferisce un debito che concorre a formare sulla controllante l’ammontare dell’Iva dovuta.

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