Ritenute non versate, la Ctr tutela il percettore
Si rafforza la posizione dei contribuenti “vittima” di sostituti d’imposta che non versano al Fisco le ritenute effettuate, pur in presenza di un orientamento della Cassazione ancora penalizzante per i soggetti “sostituiti”.
La giurisprudenza di merito si è recentemente espressa confermando la propria linea favorevole nei riguardi dei percettori chiamati dalle Entrate a rispondere per le ritenute d’acconto operate ma non versate dal proprio sostituto. In tema di sostituzione d’imposta si assiste infatti spesso a contestazioni, per ritenute d’acconto effettuate ma non versate, rivolte dall’amministrazione finanziaria nei confronti dei sostituiti d’imposta in forza della presunta obbligazione solidale tra sostituto e sostituito.
IL GRAFICO: Le pronunce in sintesi
Le ritenute non versate
Il caso tipico è quello del lavoratore dipendente o del libero professionista destinatari di una contestazione volta a disconoscere lo scomputo delle ritenute d’acconto che, pur se effettivamente operate dal sostituto d’imposta, sono state da quest’ultimo trattenute ma non versate all’Erario.
Tali riprese sembrerebbero, a prima vista, porsi in contrasto con la previsione dell’articolo 35 del Dpr 602/73, che espressamente limita la responsabilità solidale del sostituito alle sole ipotesi di ritenuta a titolo d’imposta non operata e non versata nonché alla sola fase della riscossione.
Tuttavia, queste riprese sono state considerate pienamente legittime dalla giurisprudenza maggioritaria che, con il costante avallo della Cassazione, ha ritenuto che il sostituito d’imposta debba considerarsi obbligato in solido con il sostituto ab origine, essendo la solidarietà tributaria correlata al momento stesso di emersione del reddito imponibile e non limitata alla sola fase della riscossione (come, previsto dal citato articolo 35 del Dpr 602/1973).
Il percettore sostituito rimane pertanto, al pari del sostituto, sottoposto al potere di accertamento e a tutti i correlati oneri, fermo restando il suo diritto di regresso verso il sostituto che abbia omesso di versare gli importi trattenuti (fra le più recenti sentenze della Corte di cassazione, la n. 12076 del 13 giugno 2016 e la n. 9933 del 14 maggio 2015).
La dottrina tributaria
Tali pronunce sono state avversate dalla dottrina tributaria la quale ha opportunamente segnalato i potenziali pregiudizi che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario appena citato potrebbe generare in capo al sostituito, che rimarrebbe inevitabilmente soggetto ad una indebita doppia tassazione ogniqualvolta non riesca ad agire efficacemente in regresso verso il proprio sostituto.
L’effettività del rischio di doppia imposizione a cui rimane soggetto il sostituito appare evidente ove si consideri che il mancato versamento delle ritenute rappresenta di solito uno dei primi segnali del successivo acclarato stato di insolvenza del sostituto.
I giudici di merito
Queste ultime considerazioni hanno influenzato parte della giurisprudenza di merito, che ha ritenuto di dover disconoscere la responsabilità del sostituito in caso di ritenute d’acconto operate ma non versate dal proprio sostituto d’imposta.
Contrariamente all’orientamento giurisprudenziale maggioritario avallato dalla Suprema corte, alcune commissioni tributarie di merito hanno infatti affermato che, una volta acquisita la prova che le ritenute d’acconto siano state effettivamente operate, che il sostituito abbia ricevuto il proprio compenso al netto delle ritenute e che il sostituto abbia effettivamente acquisito la provvista necessaria a far fronte all’obbligo di versamento, il sostituto resta il solo soggetto responsabile nei confronti dell’amministrazione finanziaria (Commissione tributaria regionale di Milano, 6 dicembre 2016, n. 6550/49/16, Commissione tributaria regionale di Palermo, 26 maggio 2016, n. 2047/25/16 e Commissione tributaria regionale di Milano, 11 gennaio 2016, n. 23/49/16).
Alla luce di quest’ultimo filone giurisprudenziale di merito, sembrano quindi ampliarsi le chance difensive in favore dei contribuenti che si trovino - in veste di sostituiti - a dover rispondere per le ritenute effettuate e non versate dai propri sostituti d’imposta.
Le sanzioni amministrative
Tenendo conto dell’indirizzo maggioritario della Suprema corte, in sede di impugnazione delle riprese in esame,va segnalata l’opportunità di proporre comunque, in via subordinata, la richiesta di disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, stante l’assoluto difetto di colpevolezza in capo al sostituito, come espressamente riconosciuto da alcune recenti sentenze di merito (Commissione tributaria regionale di Milano, 13 dicembre 2016, n. 6716/45/2016 e Commissione tributaria regionale di Milano 22 luglio 2016, n. 4377/01/2016).
IL GRAFICO: Le pronunce in sintesi