Adempimenti

Rito digitale sempre utilizzabile

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di Antonio Iorio e Laura Ambrosi

Le nuove norme sul processo telematico contengono alcune positive innovazioni che vale la pena di ricordare.

Inammissibilità

È stato chiarito che dall’entrata in vigore del decreto (24 ottobre scorso) contribuenti ed enti impositori possono utilizzare, in ogni grado di giudizio, le modalità telematiche senza rischiare l’inammissibilità a prescindere da come sia avvenuto il rito di primo grado e dalle scelte operate dall’altra parte. Il decreto infatti con un’interpretazione autentica chiarisce che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio il processo telematico indipendentemente dalla modalità scelta da controparte nonché dallo svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

L’obbligo della telematica

La nuova norma prevede che notificazioni e depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali siano fatti esclusivamente con modalità telematiche. Sparisce così l’alternatività tra cartaceo e digitale, imponendo per ogni causa la procedura telematica (decreto Mef 163/ 2013 e successivi decreti di attuazione). Solo in casi eccezionali, il presidente della Commissione tributaria o della sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio, se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato potranno autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. I soggetti in giudizio senza assistenza tecnica (per liti di valore non superiore a 3.000 euro) possono utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. L’obbligatorietà del processo telematico scatterà il 1° luglio 2019.

Le udienze a distanza

Una novità davvero innovativa - e di difficile attuazione, stante la necessità di mezzi tecnici nelle sedi giudiziarie - è la possibilità di partecipare alle udienze a distanza. Occorrerà apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo e si dovranno svolgere mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione.

Le comunicazioni

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione da parte di almeno uno dei difensori all’indirizzo di posta elettronica comunicato nell’atto introduttivo del giudizio. In caso di mancata indicazione della Pec ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni debbano essere eseguite mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria e le notificazioni siano eseguite ai sensi dell’articolo 16.

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