Ritocchi sprint al 730 entro il 25 ottobre per i bonus dimenticati
Le soluzioni “immediate” per ovviare agli errori contenuti nel 730/2017 (redditi 2016), già inviato direttamente via web, sono vincolate a procedure e tempistiche specifiche. Innanzitutto, il contribuente avrebbe potuto annullare il modello trasmesso il 15 giugno scorso e inviarne un altro, sempre via web, entro il 20 giugno, con le necessarie modifiche.
Questo rimedio è ammesso una sola volta e comunque non oltre la scadenza evidenziata: decorsa la quale (come nel caso in esame), si prospetta la necessità di ricorrere alle consuete procedure operative – incluse quelle aggiunte dal 2017 (anno d’imposta 2016) – tutte valide sia per il 730 precompilato (inviato direttamente, oppure tramite sostituto o intermediari abilitati), sia per quello ordinario, e differenziate in funzione del loro scopo (favorevole o meno al contribuente).
IL GRAFICO / Punto per punto: i principali aspetti da tenere presente
A tal proposito, la circostanza descritta nel quesito riguarda una “concomitante e contestuale” situazione di “favore e sfavore” nei riguardi dell’interessato: ipotesi sulla quale, tuttavia, non c’è stato un adeguato interessamento interpretativo circa la più coerente modalità di rettifica da adottare.
Correzione a favore
In via di principio, in presenza di un’integrativa “a favore” – finalizzata cioè a eliminare qualsiasi errore (come un onere detraibile o deducibile “dimenticato”), così da comportare un maggior credito o un minor debito d’imposta, oppure nessuna variazione – si potrà alternativamente:
presentare, entro il 25 ottobre 2017 , un modello 730 “integrativo” esclusivamente tramite un Caf o un professionista abilitato (in tal caso le maggiori imposte versate saranno rimborsate direttamente dal datore di lavoro entro il mese di dicembre), anche se l’originario modello sia stato presentato direttamente o tramite il sostituto (nella casella “730 integrativo” del frontespizio della dichiarazione va indicato il codice diagnostico “1”). La procedura vale anche o soltanto per correggere errori sui dati del sostituto che deve effettuare i conguagli (codici “2” o “3”). Il contribuente deve quindi esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista per il controllo della conformità dell’integrazione, anche se l’assistenza sul 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta;
presentare, entro il 31 ottobre 2017 , un modello Redditi persone fisiche (“correttiva nei termini”), anche direttamente online, senza l’obbligo di ricorrere a un intermediario. Questa scadenza, inizialmente prevista al 30 settembre (si vedano le istruzioni al 730 o al Redditi) è stata differita in seguito alla proroga generalizzata dei termini di presentazione delle dichiarazioni, stabilita dal Dpcm del 26 luglio 2017;
presentare, entro il 30 settembre 2018 , un modello Redditi persone fisiche (“integrativa a favore”): avvalendosi di questa o della precedente modalità, il contribuente potrà scegliere se chiedere il rimborso o usare in compensazione l’eccedenza d’imposta, oppure riportarla nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo;
integrare il 730 (sempre avvalendosi del modello Redditi) entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice da parte dell’amministrazione finanziaria (articolo 43, Dpr 600/73), fissato in cinque anni a partire dal periodo d’imposta 2016 (e in quattro anni per quelli precedenti). Tale possibilità è stata introdotta dall’articolo 5 del Dl 193/2016, a modifica del comma 8, articolo 2, del Dpr 322/98 (e si è resa necessaria a causa dell’incoerenza con la preesistente procedura di ravvedimento ultrannuale, limitata alle sole integrative a sfavore).
Correzione a sfavore
Per integrare una dichiarazione a sfavore, evidenziando quindi un maggiore debito o un minor credito d’imposta, non è ammesso un nuovo modello 730. È invece richiesto l’uso esclusivo del modello Redditi 2017 persone fisiche, che si può presentare entro il 31 ottobre 2017 (“correttiva nei termini); oppure entro il termine del Redditi relativo all’anno successivo, ossia il 30 settembre 2018 (“dichiarazione integrativa”).
Resta comunque possibile presentare il modello Unico entro il 31 dicembre del quarto anno (o quinto anno, se l’integrativa riguarda il periodo d’imposta 2016), successivo a quello della dichiarazione originaria (comma 8, articolo, 2 Dpr 322/98).
Il contribuente è tenuto anche al contestuale pagamento della maggiore imposta – compresa la differenza rispetto all’eventuale credito (che verrà rimborsato dal sostituto d’imposta) risultante dal modello 730 originario –, dei relativi interessi (computati giorno per giorno) e delle sanzioni. L’entità delle sanzioni va modulata secondo le disposizioni in materia di ravvedimento operoso ex articolo 13 del Dlgs 472/1997. La circolare 42/E/2016 presenta al riguardo un’utile disamina della composita casistica, aggiornata alle modifiche sul ravvedimento.
Rettifica del visto infedele
Ci sono poi le ipotesi di errore commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (visto infedele), rimediabili attraverso il 730 “rettificativo”.
L’intermediario è infatti ritenuto responsabile (articolo 6 del Dlgs 175/2014) della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi che emergono dalla liquidazione della dichiarazione ex articolo 36-ter del Dpr 600/73 (fatto salvo il comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente). Per ovviare a tale evenienza, è percorribile la via del 730 “rettificativo” da parte del contribuente o, in caso di sua inadempienza, una comunicazione di rettifica da parte dell’intermediario, che resta così soggetto alla sola sanzione, eventualmente ravvedibile. Questa procedura, il cui termine era prima previsto entro il 10 novembre dell’anno della commessa violazione, si può ora eseguire fino a quando il visto infedele non venga contestato (articolo 39 Dlgs 241/1997).
IL GRAFICO / Punto per punto: i principali aspetti da tenere presente