Imposte

Rivalutazione beni d’impresa anche per le ditte individuali

di Stefano Mazzocchi


Anche le imprese minori (imprese individuali e società di persone) possono effettuare la rivalutazione dei beni materiali ed immateriali posseduti alla data del 31 dicembre 2017, così come previsto dai commi 940 e successivi dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019. Versando un’imposta sostitutiva del 16% (12% per i beni non ammortizzabili) sui maggiori valori entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, si otterrà il riconoscimento dei maggiori valori con effetto fiscale dal 2021.

Tale imposta è sostitutiva sia dell’Irpef (e delle relative addizionali) sia dell’Irap e può essere anche compensata con altre imposte a credito vantate dal contribuente. Relativamente ai beni rivalutabili, di particolare interesse risulta la possibilità di effettuare l’adeguamento valoriale dei beni immateriali i quali, a differenza dei beni materiali, possono essere assoggettati singolarmente alla disciplina in questione e non per l’intera categoria, come ad esempio per i beni materiali. Tale opzione permette quindi di individuare il bene immateriale da assoggettare a rivalutazione senza necessariamente dover considerare anche gli altri beni appartenenti alla medesima categoria/classe. All’interno dei beni immateriali, è di grande rilievo la possibilità di poter rivalutare il know how che soprattutto, nelle realtà meno strutturate, presenta sempre un valore rilevante nell’ambito dell’impresa stessa. La definizione di know how, in ambito fiscale nazionale, è fornita fra le tante dall’articolo 53, lettera b), del Tuir, ai sensi del quale tale asset è rappresentato dall’insieme «di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico».

Generalizzando il ragionamento, si possono distinguere almeno due tipi di know how: quello tecnico e quello commerciale. Le caratteristiche comuni alle due tipologie di know how, opportunamente adattate alle imprese minori, possono essere così riassunte:
a) deve trattarsi di un insieme di informazioni pratiche non brevettate;
b) inoltre queste informazioni devono essere oltre che organizzate, anche trasferibili/cedibili a terzi soggetti;
c) tali dati organizzati devono essere secretati e di non agevole accessibilità da parte sia dell’impresa sia, ovviamente, all’esterno dell’azienda;
d) infine, si ricorda che non necessariamente il know how deve essere dotato della caratteristica della novità o contenere delle informazioni innovative rispetto a quanto già conosciuto a livello scientifico o commerciale.

Non rientrano, quindi, nella definizione dell’intangibile in questione, sia il know how non secretato sia quello personale (ovvero quel patrimonio di conoscenze personali legate al “saper fare”). Soffermandoci in particolare sul know how commerciale rientrano in questo ambito i seguenti dati organizzati e secretati:
1) elenco clienti opportunamente profilati con dati specifici di natura commerciale;
2) elenco fornitori, sempreché vi siano informazioni che abbiano una valenza economica rispetto al conseguimento di ricavi da parte dell’impresa che possiede/gestisce detto patrimonio informativo;
3) domini internet, piattaforme e-commerce e più in generale siti internet;
4) accordi di non concorrenza;
5) accordi di licenze e/o di royalties;
6) contratti di affitto per allocation con alto valore commerciale;
7) particolari contratti di lavoro relativi alle risorse umane impiegate all’interno dell’impresa.

Relativamente invece alle modalità di valutazione è necessario ricorrere alle usuali tecniche aziendalistiche, fra le quali segnaliamo, in merito al caso specifico, le seguenti metodologie:
a) costi sostenuti o attualizzazione dei costi da sostenere per la sua riproduzione;
b) attualizzazione dei flussi di cassa ottenibili dallo sfruttamento dell’intangibile;
c) attualizzazione delle perdite derivanti dal mancato utilizzo del bene immateriale. Infine, sotto il profilo delle regole di contabilizzazione, soccorre ed interviene a dipanare i possibili dubbi applicativi la datata ma sempre di grande attualità risoluzione ministeriale n. 9/611 del 10 agosto 1991.

Il documento, infatti, ritiene lecito far rientrare comunque fra i beni immateriali, quell’intangibile che« non è mai stato iscritto fra le attività del bilancio della società». Ad integrazione di quanto appena riportato, si ricorda la circolare n. 14/2017 (che trattava della rivalutazione dei beni d’impresa del 2016, norma peraltro identica a quella attuale) in cui si ribadisce che il know how è annoverato fra i beni immateriali rivalutabili «ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative».

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