Rivalutazione dei beni d’impresa da indicare nel quadro RQ del modello Redditi
Il prossimo 30 giugno scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni disciplinata dalla legge 232/2016. Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, commi da 556 a 563 della legge di Bilancio 2017, ha riproposto la disciplina che consente di rivalutare i beni d’impresa, ad esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, e delle partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate, confermando le medesime aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta (16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili).
La rivalutazione può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 e deve risultare dal bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo il cui termine di approvazione scada dopo il 1° gennaio 2017. Contestualmente alla rivalutazione, è consentito effettuare l’affrancamento del saldo attivo mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10 per cento. Come chiarito nella circolare 14/E/2017 , rientrano nel perimetro dei beni rivalutabili le immobilizzazioni materiali (ammortizzabili e non) tra cui, ad esempio, gli immobili, i beni mobili registrati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, nonché le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni rappresentati da diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili). La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio riferito all’esercizio 2015.
L’effetto della rivalutazione ai fini fiscali è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata (ad esempio, dal 2019 per quanto concerne le maggiori quote di ammortamento), mentre in caso di cessione o destinazione a finalità estranee all’impresa, il maggior valore fiscale è riconosciuto a decorrere dal quarto anno. Fanno eccezione i beni immobili, per i quali è previsto che i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.
Le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi e, quindi, entro il 30 giugno 2017. È peraltro possibile versare l’imposta sostitutiva entro il 30° giorno successivo al predetto termine (30 luglio 2017, che slitta al 31 luglio perché il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, così come previsto dall’articolo 17 del Dpr 435/2001.
I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 sono stati aggiornati con la risoluzione 30/E/2016 (codice «1811» per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e «1813» per il saldo attivo di rivalutazione) e i relativi importi possono formare oggetto di compensazione ai sensi del Dlgs 241/1997.
Rifacendosi ai chiarimenti resi con riferimento alle precedenti leggi di rivalutazione (circolari 13/E/2014 e 11/E/2009), la circolare 14/2017 ha confermato che gli effetti dell’operazione si intendono perfezionati con l’indicazione dei maggiori valori nell’apposito prospetto del quadro RQ del modello Redditi 2017. Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, determina solo l’iscrizione a ruolo dell’imposta stessa, senza inficiare l’efficacia della rivalutazione.