Contabilità

Rivalutazione beni d’impresa, possibile boomerang sui bilanci

L'eventuale successiva svalutazione impatta sul conto economico

di Franco Roscini Vitali

Rivalutazione dei beni d’impresa da meditare attentamente perché, in alcuni casi, potrebbe trasformarsi in un boomerang.

Le varie forme di rivalutazione introdotte in questo periodo, da ultimo il Dl agosto, hanno come finalità il rafforzamento del patrimonio netto delle imprese mediante l’iscrizione della specifica riserva che accoglie i maggiori valori iscritti nell’attivo.

La riserva può essere utilizzata per coprire le eventuali perdite di esercizio: in tal caso è cancellata dal patrimonio netto per assorbire le perdite.

I beni oggetto di rivalutazione, dall’esercizio successivo, sono ammortizzati tenendo conto dei maggiori valori: pertanto, gli ammortamenti contabilizzati nel conto economico aumentano. Infatti, la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o immateriale non comporta la modifica della vita utile: resta ferma la necessità, in base ai principi contabili Oic 16 e Oic 24, di aggiornare la stima della vita utile nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle originarie condizioni di stima.

Il presupposto delle rivalutazioni, da sempre, è il rispetto dei valori massimi dei beni oggetto della stessa: valore di mercato/corrente o valore d’uso che è interno all’impresa.

A parte gli immobili e pochi altri beni che possono avere un valore di mercato facilmente determinabile, è il valore d’uso il riferimento più ricorrente.

Questo dovrebbe essere determinato, tramite budget, dagli amministratori anche utilizzando il calcolo più semplice che prevede la copertura degli ammortamenti da parte del risultato della gestione (Principio contabile Oic 9): anche nell’ipotesi di perizie, il perito dovrà far riferimento, nella maggior parte dei casi, ai dati forniti dagli amministratori.

Tuttavia, se ricavi meno costi non coprono l’ammortamento delle immobilizzazioni calcolato sui valori ante rivalutazione, non è facile ipotizzare la rivalutazione delle immobilizzazioni. Infatti, se gli impianti valutati al costo non riescono a garantire ricavi in grado di coprire i costi, tra i quali vi sono gli ammortamenti, la rivalutazione peggiora la situazione, perché gli ammortamenti aumentano.

A questo punto, nei successivi esercizi, si potrebbe presentare il problema della svalutazione delle immobilizzazioni, in particolare impianti, in precedenza rivalutati.

Il principio contabile Oic 16 prevede che la svalutazione di immobilizzazioni in precedenza rivalutate transita nel conto economico, se non disposto diversamente dalla legge, e pertanto non può essere imputata nella riserva di rivalutazione.

Da notare che le leggi di rivalutazione sino ad ora mai si sono occupate delle successive svalutazioni di immobilizzazioni in precedenza rivalutate. Pertanto, la scrittura contabile da redigere in partita doppia è sempre «Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (Voce B.10.c conto economico) a Immobilizzazioni».

In sostanza, con riferimento alle rivalutazioni previste dalle leggi nazionali, in caso di successiva svalutazione dell’immobilizzazione, non si applica il trattamento contabile contenuto negli Ias/Ifrs, che prevede l’imputazione della svalutazione nella riserva di rivalutazione se è applicato il modello della rideterminazione del valore, alternativo al modello del costo.

Nell’ambito degli Ias/Ifrs la riserva, a differenza di quanto avviene con le leggi di rivalutazione nazionali, è “legata” al bene e, pertanto, ne segue le sorti: si tratta di un modello e di regole contabili che non si possono estendere ai principi contabili nazionali. Invece, nelle rivalutazioni effettuate in base alle specifiche leggi emanate in Italia, la riserva ha vita autonoma rispetto alle vicende del bene e può restare in bilancio anche dopo l’eliminazione del bene, oppure può essere utilizzata, per esempio a copertura delle perdite, anche in presenza del bene.

A questo punto, se l’impresa ha utilizzato la riserva a copertura delle perdite, si potrà trovare, in alcuni casi, in una situazione anche peggiore rispetto a quella ante rivalutazione: il patrimonio netto dovrà assorbire l’eventuale perdita di esercizio causata dalla svalutazione delle immobilizzazioni.

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