Contabilità

Rivalutazione dei beni da estendere anche ai soggetti Ias

Anche il Dl Agosto prevede l’inapplicabilità della rivalutazione dei beni di impresa ai soggetti che utilizzano principi contabili internazionali

ADOBESTOCK

di Massimo Foschi e Francesco Nobili

Il testo attuale del decreto Agosto (articolo 110, comma 1, del Dl 104/2020) ripropone la medesima formulazione delle precedenti norme in tema di rivalutazione dei beni d’impresa susseguitesi dal Dl 185/2008, prevedendone tout court l’inapplicabilità ai soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs). Dopo oltre 12 anni, tale impostazione meriterebbe quantomeno una riflessione e una parziale modifica, al fine di non penalizzare tali soggetti rispetto a coloro che utilizzano i principi contabili italiani.

Le caratteristiche dei bilanci Ias e la possibilità di applicare agli stessi normative “speciali” in tema di rivalutazione dei beni d’impresa sono già state oggetto nel passato di un vivace dibattito dottrinale (si veda in tal senso, ad esempio, Assonime 23/2006, par. 5; Assonime 30/2009, Nota 2 della Premessa; Assonime 20/2013, par. 2.8.3) sin dall’introduzione dei principi contabili internazionali stessi nell’ordinamento italiano (avvenuta con riferimento ai bilanci al 31 dicembre 2005, Ifrs1). In estrema sintesi, si sosteneva che l’impossibilità di applicare ai bilanci Ias norme speciali in materia di rivalutazione derivasse dal fatto che le regole contabili internazionali disciplinano già espressamente i casi e le modalità con cui procedere a una rivalutazione dei beni d’impresa (revaluation model, ad esempio Ias 38 e Ias 16) che non possono pertanto essere derogati (e inquinati) da una normativa speciale ad hoc, valida peraltro solo per soggetti residenti in Italia.

La relazione ministeriale al Dl 185 citato non fornisce ulteriori elementi per identificare le motivazioni di tale preclusione, limitandosi a riportare il solo testo normativo.Se da un lato la ratio sopra esposta pare del tutto logica e aderente alle finalità perseguite dal set di principi internazionali (soprattutto in materia di maggiore comparabilità degli stessi), meno univoca pare invece la conclusione cui è giunto il legislatore italiano, forse per ragioni di semplicità, per cui tali norme speciali non possono essere mai applicate dai soggetti Ias.Parrebbe infatti più equilibrato, senza far venire meno la centralità delle regole previste dai principi contabili internazionali, consentire anche ai soggetti Ias di applicare la normativa in questione, col vincolo di procedere alla rivalutazione nei soli casi e alle sole condizioni previste dalle stesse regole contabili internazionali. In tal modo si continuerebbe a garantire la corretta applicazione dei principi Ias, senza precludere alle società che soddisfino i requisiti per rivalutare i propri beni la possibilità di attribuire loro anche rilevanza fiscale, tramite pagamento dell’imposta sostitutiva (pari al 3%).

Tale soluzione sarebbe peraltro in linea con quanto già previsto dal comma 8 del medesimo articolo 110 che consente ai soggetti Ias di riallineare - pagando la medesima sostitutiva del 3% - le differenze fra i valori di bilancio e quelli fiscali sorte in anni precedenti (si vedano gli articoli nella pagina seguente); ad esempio, oltre che in sede di Fta, per effetto di rivalutazioni effettuate sulla base dei principi contabili internazionali con efficacia solo civilistica (in tal senso si vedano, per tutte, la circolare 18/E/2006, par 1.12 e la circolare 14/E/2017, par. 10).

Non pare infatti molto coerente che un soggetto Ias che abbia correttamente rivalutato alcuni beni ai soli fini contabili, ad esempio, nel 2016 possa ora riallinearne il valore civilistico con quello fiscale ai sensi del comma 8 citato mentre non possa, sempre nel rispetto delle regole Ias, rivalutarne altri nel bilancio 2020 attribuendo agli stessi rilevanza fiscale ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 110.Una riflessione da parte del legislatore in sede di conversione in legge del Dl 104, attraverso l’eliminazione del divieto assoluto di applicare la normativa in questione ai soggetti Ias, sarebbe opportuna al fine di evitare penalizzazioni che non paiono trovare motivate giustificazioni nella sola adozione o meno dei principi contabili internazionali.

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