Contabilità

Rivalutazione, occasione last minute dei marchi con la perizia

Chi non si è ancora attivato ha poco tempo per far redigere la stima che attesti il maggior valore del marchio

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Per le società che approveranno i bilanci nel maggior termine di 180 giorni (previsto dall’articolo 106, comma 1, del Dl 18/2020) siamo ormai a ridosso della scadenza di fine maggio, termine ultimo entro il quale l’organo amministrativo deve varare il progetto di bilancio. È quindi opportuno fare il punto sulle operazioni rilevanti che potrebbero impattare e definire gli adempimenti da portare a compimento.

L’ok alla rivalutazione dei marchi

Tra questi assume un ruolo centrale la rivalutazione dei beni d’impresa (articolo 110, Dl 104/2020) con cui è stata prevista la facoltà di rivalutare i beni materiali e immateriali sia sul piano civilistico che fiscale. Con riguardo ai profili contabili e fiscali riferiti alla rivalutazione dei beni immateriali, gli ultimi mesi hanno visto accendersi un intenso dibattito che ha riguardato la possibilità di rivalutare i marchi tutelati giuridicamente, ma mai iscritti nello stato patrimoniale della società, tenuto conto che i relativi costi sono sempre stati spesati a conto economico.

La questione è stata risolta positivamente dalla direzione centrale dell’agenzia delle Entrate (interpello 956-343/2021) secondo la quale, richiamando la presa di posizione contabile dell’Oic (interpretativo n. 7/2021), la rivalutazione di beni immateriali tutelati giuridicamente può assumere rilevanza fiscale, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, sebbene i costi degli stessi non siano mai stati capitalizzati in bilancio, sulla base del presupposto che tale facoltà, in presenza di una corretta rivalutazione civilistica, è collegata a una scelta del contribuente.

Rivalutazione nei bilanci 2021 senza rilevanza fiscale

In aggiunta a ciò, da più parti era stata ipotizzata la possibilità di interventi normativi finalizzati a restringere la portata della norma o, eventualmente, a intervenire in senso peggiorativo sull’aliquota fiscale dell’imposta sostitutiva (attualmente il 3 per cento).

Per i bilanci 2020 la tematica sembra definitivamente accantonata. Sia per l’imminente scadenza della loro chiusura, sia perché alla fine la conversione del Dl Sostegni-1 non è intervenuta in senso restrittivo sul tema, introducendo la possibilità per le società di rivalutare i beni d’impresa anche per i bilanci che si chiuderanno nel 2021, seppur limitandone il campo di applicazione al solo ambito civilistico contabile.

In sostanza nei bilanci 2021 viene meno la facoltà di attribuire rilevanza fiscale all’agevolazione. Dunque, per le società che non si fossero ancora attivate per la rivalutazione contabile e fiscale del marchio c’è ancora poco tempo per la redazione di una perizia di stima che attesti il maggior valore del marchio al fine di poter valutare i costi fiscali e i tempi di recupero degli stessi oltre che gli impatti contabili derivanti dai maggiori ammortamenti da stanziare a bilancio per effetto della rivalutazione.

Impatto contabile da valutare, cruciale la perizia

Sebbene, infatti, l’aliquota del 3% sia assai allettante, in presenza di valori importanti va tenuto conto che la sostituiva è rateizzabile al massimo in tre anni mentre l’ammortamento del marchio è recuperabile fiscalmente in 18 anni. Inoltre, benché le norme che regolano la rivalutazione non richiedono espressamente la perizia, per cui possono essere utilizzati dati alternativi quali listini prezzi, dati di transazioni per beni similari e così via (Assonime, circolare n. 13 del 27 luglio 2001), in caso di rivalutazioni di importi significativi è opportuno affidare la determinazione del valore da rivalutare ai professionisti esterni e indipendenti all’azienda al fine di tutelare gli amministratori da profili di responsabilità. Senza contare che tale adempimento potrebbe essere anche richiesto dall’organo di controllo se presente in azienda.

Assirevi, infatti, nel documento di ricerca n. 71 sulla rivalutazione dei beni (legge 342/2000) aveva avuto modo di precisare che la congruità dei valori deve essere suffragata da una perizia, preferibilmente redatta da esperti esterni qualificati, considerando comunque accettabile una perizia interna, a condizione che sia oggetto di procedure atte ad accertarne l’affidabilità.

L’ESEMPIO

L’analisi costi-benefici effettuata dalla società Alfa in relazione alla possibilità di rivalutare nel 2020 contabilmente e fiscalmente il marchio X mai iscritto in bilancio ma tutelato giuridicamente senza affrancamento della riserva in sospensione d’imposta.

- Valore del marchio X: 50.000.000 euro

- Imposta sostitutiva Ires ed Irap 3%: 1.500.000 euro (50.000.000 x 3%)

- Versamento sostitutiva: 1° rata 500.000 euro il 30 giugno 2021 (uscita di cassa); 2° rata 500.000 euro il 30 giugno 2022 (uscita di cassa); 3° rata 500.000 euro il 30 giugno 2023 (uscita di cassa).

- Riserva di rivalutazione in sospensione di imposta: 48.500.000 euro (50.000.000 – 1.500.000)

- Ammortamento fiscale 18 anni (articolo 103 del Tuir): quota 5,56% annua

- Ammortamento civile: 18 anni (Oic 24 secondo la stima della vita utile che non può eccedere 20 anni)

- Ammortamento annuo civile e fiscale: 2.777.778 euro (50.000.000 X 5,56%);

- Risparmio fiscale annuo: 775.000 euro (2.777.778 X 27,90%)

- Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto ai fini Ires e Irap dall’esercizio 2021

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