Rivalutazione quote e terreni entro il 15 novembre con perizia asseverata anche dopo la vendita
Dal documento, che deve comunque essere redatto dal professionista prima della cessione, deve emergere il valore su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 14%
Martedì 15 novembre 2022 scade il termine per procedere alla rivalutazione di quote e terreni; entro questa data va redatta la perizia di stima, necessaria per beneficiare dell’agevolazione.
Il perimetro
La legge di conversione del cosiddetto decreto Energia (Dl 17/2022, articolo 29) ha prorogato il termine per poter accedere alle misure previste dal Dl 282/2022 che consentono di rideterminare il valore dei terreni (sia agricoli, sia edificabili) e delle partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche che non agiscono in regime di impresa assumendo, in luogo del costo o valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima. Il vantaggio della rideterminazione è quello di far emergere, in caso di cessione, una plusvalenza minore o addirittura di azzerarla.
La scadenza originaria era prevista per il 15 giugno 2022 mentre ora è prorogata al 15 novembre 2022.
La perizia
La redazione della perizia di stima è uno dei due adempimenti necessari per poter beneficiare della agevolazione; serve al fine di stabilire il valore effettivo del bene e deve essere redatta da un professionista abilitato. Sono tali gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti per le perizie sulle partecipazioni e gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili per le perizie sui terreni.
La perizia può essere asseverata e giurata dopo la vendita, ma deve essere redatta prima della vendita stessa in quanto nel rogito è obbligatorio indicare il valore periziato. Questa tesi era stata sostenuta dalla Cassazione, mentre l’amministrazione finanziaria aveva espresso opinione contraria. Tuttavia, con la risoluzione 53 del 27 maggio 2015, anche l’agenzia delle Entrate ha recepito l’orientamento della giurisprudenza ammettendo la possibilità che la perizia sia asseverata e giurata.
Versamento (anche rateizzato)
Entro lo stesso termine del 15 novembre, si ricorda è dovuto il pagamento dell’imposta sostitutiva, pari al 14%, che va applicata sull’intero valore rivalutato che emerge dalla perizia (e non sul maggior valore).
L’ammontare dovuto al 15 novembre può essere rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente.
Le precedenti rivalutazioni
La rivalutazione è possibile anche quando il contribuente abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. A tale fine, dall’imposta sostitutiva dovuta è possibile scomputare l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni o, in alternativa, è possibile chiedere il rimborso.
L’indicazione in Redditi
Si ricorda, infine, che i dati della rivalutazione vanno indicati anche nel modello Redditi (quadro RM nel caso di terreni e quadro RT nel caso di partecipazioni); i dati di questa rivalutazione dovranno essere riepilogati nel modello Redditi 2023 (che si presenterà a novembre del prossimo anno). Nel modello Redditi 2022 (in scadenza il 30 novembre 2022) devono, invece, essere indicati i dati delle rivalutazioni fatte lo scorso anno.