Rivalutazioni, una riapertura a rischio di basso appeal
La nuova
Sotto il profilo della rivalutazione delle quote occorre anche considerare che si profila la tassazione mediante l’
Infatti, tenuto conto dell’aliquota di rideterminazione dell’imposta nella misura dell’8%, se la plusvalenza è di lieve entità conviene applicare la tassazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa. Si osserva al riguardo che la futura tassazione al 26% generalmente è più sfavorevole che l’Irpef ordinaria sul 49,72% di imponibile e quindi ci potrebbe essere qualche lieve interesse alla rivalutazione.
Alla luce delle modifiche in arrivo, vi è interesse a rivalutare la quota quando la plusvalenza è superiore al 30,76% del corrispettivo di vendita in quanto il 26% di 30,76 da un risultato pari a 8 che è la misura dell’imposta sostitutiva applicata in caso di rideterminazione.
Per le aree edificabili, ci può essere un timido interesse alla rivalutazione in presenza di una dinamica in ripresa del mercato immobiliare in alcune zone del Paese. Anche in questo caso, occorre ricordare che per la cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (articolo 67, lettera b, del Tuir) è possibile determinare l’Irpef con la