Imposte

Rivalutazioni, una riapertura a rischio di basso appeal

di Gian Paolo Tosoni

La nuova riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie e dei terreni agricoli ed edificabili in arrivo con la manovra 2018 rischia di non avere un alto appeal. Ciò in quanto tale opportunità è ormai concessa dal 2002 quasi ininterrottamente e, con ogni probabilità, le transazioni nella cessione di quote e in aree edificabili sono state molto meno delle perizie asseverate .

Sotto il profilo della rivalutazione delle quote occorre anche considerare che si profila la tassazione mediante l’ imposta sostitutiva del 26% su tutte le plusvalenza da cessione quote, qualificate o meno (si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri ).

Infatti, tenuto conto dell’aliquota di rideterminazione dell’imposta nella misura dell’8%, se la plusvalenza è di lieve entità conviene applicare la tassazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa. Si osserva al riguardo che la futura tassazione al 26% generalmente è più sfavorevole che l’Irpef ordinaria sul 49,72% di imponibile e quindi ci potrebbe essere qualche lieve interesse alla rivalutazione.

Alla luce delle modifiche in arrivo, vi è interesse a rivalutare la quota quando la plusvalenza è superiore al 30,76% del corrispettivo di vendita in quanto il 26% di 30,76 da un risultato pari a 8 che è la misura dell’imposta sostitutiva applicata in caso di rideterminazione.

Per le aree edificabili, ci può essere un timido interesse alla rivalutazione in presenza di una dinamica in ripresa del mercato immobiliare in alcune zone del Paese. Anche in questo caso, occorre ricordare che per la cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (articolo 67, lettera b, del Tuir) è possibile determinare l’Irpef con la tassazione separata e che, in casi di redditività modesta, può fermarsi al 23% sulla plusvalenza; quindi la sostitutiva dell'8% sul valore lordo può essere superiore alla tassazione ordinaria.

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