Rottamazione-bis, l’istanza immediata blocca ipoteche e pignoramenti
La rottamazione-bis potrà essere applicata anche per le vecchie cartelle. L’emendamento al Dl fiscale approvato giovedì scorso dalla commissione Bilancio del Senato (si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri ) prevede infatti la riapertura della definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016. La nuova rottamazione prevede:
• la riammissione di chi, avendo aderito alla prima rottamazione, con domanda presentata entro il 21 aprile 2017, non ha pagato la prima rata o entrambe le rate scadute nei mesi di luglio e settembre; sarà riammesso solo se, entro il 30 novembre (termine allungato al 7 dicembre 2017), pagherà le rate non pagate, senza altri addebiti;
• l’applicazione della definizione per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
• l’accesso alla rottamazione dei contribuenti che non erano stati ammessi perché non in regola con le rate scadute al 31 dicembre 2016, sui piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016.
Gli interessati
In base alla norma attuale, è escluso dalla rottamazione chi non ha presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per i carichi affidati dal 2000 al 2016. Con il via libera all’emendamento del governo, viene esteso l’accesso alla definizione anche per i vecchi ruoli. La rottamazione-bis potrà quindi essere applicata ai carichi affidati alla riscossione dal 2000 fino al 30 settembre 2017, presentando la domanda entro il 15 maggio 2018. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 2018 l’agente della Riscossione dovrà inviare la comunicazione con l’importo da versare in base al piano di rate indicato dal contribuente. L’importo dovuto si potrà pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o a rate, fino ad un massimo di 5: prima entro il 31 luglio 2018, seconda entro il 30 settembre 2018, terza entro il 31 ottobre 2018, quarta entro il 30 novembre 2018 e quinta e ultima rata entro il mese di febbraio 2019.
I benefici
Chi intende avvalersi della rottamazione-bis, pur avendo tempo per presentare l’istanza fino al 15 maggio 2018, fa bene se presenta subito la domanda per la definizione. Ciò per la ragione che la presentazione dell’istanza sospende i pagamenti degli eventuali versamenti rateali in corso, così come si bloccano le azioni esecutive. Infatti, dopo la presentazione della domanda per la rottamazione, l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Carichi oggetto di giudizio
Nella domanda per la rottamazione, si deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazione, e si deve assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. È ammesso anche chi non ha presentato alcun ricorso. La rottamazione può riguardare carichi resi definitivi per mancata impugnazione o a conclusione del giudizio, e carichi ancora in contestazione. Per questi ultimi, il debitore deve assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi, che proseguono solo per la parte non definita.