Controlli e liti

Rottamazione cartelle, istanze «autonome» per recuperare la rateazione

immagine non disponibile

di Rosanna Acierno

La presentazione di istanze separate mette al riparo dalla richiesta del pagamento del debito in un’unica soluzione in caso di mancato perfezionamento della rottamazione ?

Inoltre, i carichi diversi da quelli tributari e contributivi, come le spese di giudizio o ancora i contributi richiesti dai consorzi, richiesti dall’agente della riscossione mediante cartella di pagamento sono comunque rottamabili?

Sono queste le domande più frequenti che i contribuenti si stanno ponendo con l’approssimarsi del termine per la presentazione dell’istanza di definizione agevolata , salvo proroghe dell’ultima ora.

Ma vediamo, in sintesi, i dubbi e le eventuali soluzioni, precisando sin da subito che dalla norma (articolo 6 Dl n. 193/2016) e dai chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate e da Equitalia non sembrano desumersi risposte certe.

Secondo quanto stabilito dalla norma (articolo 6, comma 13 bis Dl 193/2016) la definizione agevolata può riguardare anche singoli carichi e non necessariamente tutte le somme affidate all’agente della riscossione. Inoltre, Equitalia, nel corso delle risposte fornite a marzo 2017 all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma, ha ammesso la possibilità di presentare diverse domande, ciascuna per singolo carico che si intende definire, senza tuttavia precisarne gli eventuali benefici che ne potrebbero derivare. Non è chiaro, infatti, se l’eventuale mancato perfezionamento di una sola istanza di rottamazione comporti comunque la decadenza della definizione agevolata per tutti i carichi indicati anche nelle altre domande oppure la decadenza soltanto della definizione relativa al carico indicato nel modello DA1 non pagato. Ovviamente, si ritiene che laddove le istanze siano diverse non solo nell’indicazione dei carichi, ma anche ad esempio nelle modalità di pagamento e nel numero delle rate, le domande dovrebbero essere trattate autonomamente e dunque in maniera distinta e separata. Tuttavia, il dubbio sarà, ovviamente, risolto soltanto in occasione del calcolo definitivo della rottamazione che l’agente della riscossione fornirà entro il 31 maggio 2017, salvo anche in questo caso proroghe, laddove si capirà di fatto come vengono trattate le singole istanze ossia se separatamente o come un unico debito in capo al medesimo soggetto istante.

Altro questione dubbia riguarda la possibilità di rottamare carichi diversi da quelli tributari e contributivi, come le spese di giudizio o ancora i contributi consortili, iscritti a ruolo e richiesti tramite cartelle di pagamento. Nel caso di spese di giudizio, in assenza di un’esclusione esplicita contenuta nella norma sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo in questi casi) che il contribuente possa definirle in maniera agevolata, con lo stralcio degli interessi di mora e del relativo aggio della riscossione a essi commisurato. Nel caso invece di contributi consortili, la questione è ancora più dubbia, laddove oltre alle predette somme a titolo di contributi, viene generalmente irrogata anche una sanzione, che però non è connessa a violazioni tributarie e, dunque, non rottamabile secondo l’articolo 6, comma 10 Dl n. 193/2016. Pertanto, in tal caso, se da un lato la rottamazione sembrerebbe essere ammessa, dall’altro sembrerebbe che essa possa comportare soltanto lo stralcio degli interessi di mora e del relativo aggio della riscossione, rimanendo invece dovute le sanzioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©