Controlli e liti

Rottamazione delle cartelle, l’impegno a rinunciare alla lite apre all’estinzione

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di Andrea Taglioni

L’ impegno a rinunciare ai giudizi, per i quali è stata presentata la domanda di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, non equivale, processualmente, alla rinuncia al ricorso, bensì, integra i presupposti per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Dirimente a riguardo, da un punto di vista sostanziale, è il regolare adempimento della definizione agevolata mediante l’integrale pagamento delle somme dovute a nulla rilevando il fatto che la prova documentale dell’intervenuto perfezionamento avvenga con proposizione, che risulta ammissibile, del ricorso in appello. A queste conclusioni è giunta la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza 645/01/2019 del 5 febbraio ( clicca qui per consultarla ).

Per poter avanzare la richiesta di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti occorre che il contribuente si impegni anche a rinunciare agli eventuali giudizi connessi ai carichi oggetto di definizione. Quindi, anche chi ha in corso un contenzioso per carichi ancora giudizialmente pendente, può procedere con la rottamazione a condizione che dichiari di rinunciare alla causa stessa.

Era accaduto in pratica che il contribuente, nel corso del giudizio d’appello incardinato a seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso avverso una cartella di pagamento, produceva la documentazione attestante l’integrale pagamento delle somme dovute per il perfezionamento della rottamazione.

Il collegio innanzitutto ha disatteso le doglianze di inammissibilità dell’appello sollevate dall’amministrazione atteso che la condizione per ritenere perfezionata la procedura era intervenuta solamente con il pagamento dell’ultima rata, quest’ultima versata successivamente alla proposizione del ricorso in appello.

Ma l’aspetto su cui l’organo giudicante ha posto particolarmente attenzione è stato quello inerente agli effetti, sostanziali e procedurali, che la rinuncia al ricorso determina in capo al contribuente ai accedendo alla sanatoria anche ai fini dell’intera pretesa tributaria. Richiamando le ipotesi al verificarsi della quali il giudizio tributario si estingue, i giudici escludo, aderendo anche all’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate con la circolare 2/E, che la fattispecie possa rientrare nell’ipotesi di rinuncia, essendo quest’ultima, in base alla norma, non una condizione di accesso alla sanatoria, bensì una conseguenza dell’adesione alla definizione.

In pratica, l’impegno a rinunciare ai giudizi non si concretizzerebbe in una rinuncia al diritto sostanziale sottostante la pretesa, che determinerebbe l’incontestabilità e la riviviscenza della stessa o il passaggio in giudicato della sentenza ma farebbe, verificatosi il perfezionamento della sanatoria, cessare la materia del contendere.

Ctr Sicilia, sentenza 645/01/2019

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