Rottamazione delle cartelle, «restituzione» dopo l’istanza
Il certificato di regolarità fiscale, richiesto anche ai fini della partecipazione a procedure a evidenza pubblica, è rilasciato in presenza della mera presentazione dell’istanza di definizione degli affidamenti a Equitalia. Anche il rimborso dei crediti d’imposta è erogato alla sola condizione che la suddetta istanza sia stata trasmessa. I benefici vengono tuttavia revocati in tutte le ipotesi di decadenza dalla definizione.
La legge di conversione del Dl 50 del 2017, in corso di approvazione definitiva, anticipa in sostanza alcuni degli effetti della rottamazione dei ruoli alla presentazione della relativa domanda, ponendosi l’effettivo perfezionamento della stessa come condizione risolutiva dei vantaggi accordati.
Vale in proposito ricordare che la sanatoria recata nell’articolo 6 del Dl 193/2016, si perfeziona solo con il tempestivo pagamento di tutte le rate scelte dal debitore. È dunque sufficiente che l’interessato versi con ritardo di un solo giorno una qualsiasi delle scadenze per decadere da tutti i benefici di legge. A stretto rigore, dunque, i soggetti che hanno pendenze con l’agente della riscossione sono in una sorta di “limbo” fino a quando la procedura non è ultimata positivamente. Questo però potrebbe comportare un periodo di attesa piuttosto lungo, considerato che, in caso di scelta della massima dilazione, l’ultima rata scade il 30 settembre 2018. Il problema si pone con particolare urgenza soprattutto per le imprese che partecipano alle procedure di appalto e che quindi hanno necessità di corredare la domanda di partecipazione con il certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’agenzia delle Entrate.
Per risolvere la questione, in sede di conversione del decreto legge 50/2017 si è disposto che il suddetto certificato può essere rilasciato, con riferimento ai carichi oggetto di rottamazione, a seguito dell’avvenuta presentazione della domanda a Equitalia, entro lo scorso 21 aprile. Allo scopo dunque, non è necessario nemmeno il pagamento della prima rata, in scadenza nel prossimo mese di luglio. Si stabilisce però che in qualsiasi ipotesi di avvenuta decadenza della definizione agevolata la regolarità fiscale viene meno.
Analoghe previsioni sono recate in materia di erogazione dei crediti d’imposta. Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 28-ter, del Dpr 602/1973, all’atto della erogazione di qualsiasi credito d’imposta, l’agenzia delle Entrate interroga il sistema informativo dell’agente della riscossione per verificare se il beneficiario presenta delle morosità. In caso di verifica con esito positivo, il contribuente viene invitato da Equitalia a compensare il credito spettante con il debito a ruolo. Se si rifiuta tale compensazione, il credito viene in pratica pignorato dall’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito a ruolo.
Si dispone pertanto che all’atto della lavorazione di una richiesta di rimborso, una volta verificato che la pendenza con Equitalia è stata inclusa nella domanda di definizione, l’agenzia delle Entrate provvede comunque all’erogazione. Si precisa inoltre che se la rottamazione decade per qualsiasi motivo e il rimborso non è stato ancora erogato, la procedura può essere oggetto di una sospensione amministrativa, ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs 472/1997.