Controlli e liti

Rottamazione cartelle, stop al beneficio se si saltano anche le rate successive alla prima

di Rosanna Acierno

Il 31 luglio è scaduto il termine per pagare la prima o unica rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia): e adesso cosa succede? È questa la domanda più ricorrente che serpeggia soprattutto tra coloro che si sono visti respingere la domanda di definizione agevolata o tra quei contribuenti che hanno presentato l'istanza di rottamazione e poi, per impedimenti economici o per mera dimenticanza, non hanno rispettato la scadenza di pagamento.

Al fine di dare una risposta, occorre distinguere i diversi casi in cui il contribuente potrebbe trovarsi.

Rigetto dell’istanza

Qualora l'istanza di definizione agevolata non sia stata accolta dall'agenzia delle Entrate – Riscossione, sarà comunque possibile richiedere di pagare le somme dovute (comprensive delle sanzioni, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione) in maniera dilazionata sempreché non sia stata già presentata la relativa richiesta. Nel caso in cui invece il contribuente istante non sia decaduto da precedenti piani di dilazione già concessi, è possibile proseguire con la rateizzazione. Se infine, il contribuente era già decaduto da precedenti dilazioni, è invece possibile essere riammessi al beneficio solo dopo aver saldato tutte le rate scadute.

Omesso, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di omesso o insufficiente pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2017, la rottamazione non si perfeziona e l'agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, riprenderà le eventuali procedure cautelari e/o esecutive già avviate. Non sarà inoltre possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Tuttavia, in caso di piani di dilazione in corso alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, potranno essere ripresi i pagamenti. In tal caso, l'agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

Si ricorda, inoltre, che la scadenza del 31 luglio doveva essere rispettata anche da coloro che avevano ricevuto una comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata con carichi eccedenti o carenti rispetto all'istanza di rottamazione originariamente presentata. In tal caso infatti, lo si ricorda, è stata prevista una procedura per segnalare eventuali errori attraverso la presentazione del modulo Scd direttamente allo sportello dell'agente della riscossione sempre entro il 31 luglio 2017, con l'avvertenza che entro il termine per il pagamento dell'unica o prima rata era necessario comunque presentarsi tempestivamente agli sportelli oppure utilizzare il servizio online “ContiTu” raggiungibile direttamente dalla home page del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, per mezzo del quale il contribuente poteva scegliere di pagare solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata.

Rate successive alla prima

I benefici della definizione agevolata si perderanno anche qualora il contribuente, pur avendo rispettato la scadenza del pagamento della prima rata del 31 luglio 2017, ometta di versare tempestivamente o versi in maniera insufficiente la seconda o le rate successive alla prima, fermo restando ovviamente che i precedenti pagamenti saranno considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti anche a titolo di sanzioni e interessi di mora. Inoltre, anche in questo caso, sarà preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

I casi pratici

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