Rottamazione e saldo e stralcio, la zavorra di Covid e crisi sulla scadenza del 10 dicembre
Il mancato versamento delle rate 2020 comporta la decadenza dalle due definizioni agevolate
Il Governo prosegue con la girandola di sospensioni e proroghe dei pagamenti, ma non ha ancora emanato una norma per salvare la rottamazione- ter ed il saldo e stralcio, cioè le due definizioni più importanti della “pace fiscale” del 2019, che hanno interessato circa due milioni di contribuenti.
L’unica norma che si è occupata della rottamazione-ter e del saldo e stralcio è quella contenuta nel decreto Rilancio che ha prorogato i pagamenti in scadenza nel 2020, che dovranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020, fermo restando che le rate scadute nel 2019 siano state regolarmente pagate (articolo 154, comma 1, lettera c, del Dl 34/2020).
In questo caso, però, non è applicabile la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.
Quando si decade
Si ricorda che si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l’attività di riscossione dell’importo originario del debito, senza cioè considerare la definizione agevolata e senza possibilità di rateazione del debito. Gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l’estinzione totale del debito, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico a ruolo.
Rottamazione e saldo e stralcio
Con la rottamazione-ter, i contribuenti hanno potuto estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le somme aggiuntive. Con il saldo e stralcio, è stato possibile definire i debiti delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica e affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, per tributi, interessi e sanzioni. Si potevano definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento. Le persone fisiche, che hanno potuto accedere al saldo e stralcio, hanno beneficiato di sconti variabili dal 65 al 90 per cento.
Definizioni agevolate da salvare
Considerato però che l’emergenza coronavirus non è finita, e molti cittadini sono in gravi difficoltà economiche, è facile pensare che saranno diversi i contribuenti che non potranno pagare le rate in scadenza il 10 dicembre 2020. In questo senso, visto che si parla di una nuova pace fiscale, si può sperare in un’ ulteriore edizione della rottamazione e del saldo e stralcio, magari estesa fino ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019.
Anche perché la prospettiva è quella di un doppio rischio. Da un lato, molte attività economiche potrebbero chiudere definitivamente. Dall’altro, l’Erario potrebbe non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio, o da altri pagamenti
Titolo VI Misure fiscali - Articolo 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione
Decreto legge