Rottamazione, effetto proroga sulle rate scadute
Arriva il via libera del Governo al decreto legge con la proroga dal 31 marzo al 21 aprile per la presentazione delle
Intanto, lo spostamento al 21 aprile della presentazione della domanda di rottamazione fornisce l’opportunità di verificare meglio sia i carichi definibili sia il costo della sanatoria, alla luce anche degli ultimi chiarimenti delle Entrate. A ciò, si aggiunga la possibilità di abbinare all’istanza la domanda di dilazione dei carichi, nel tentativo di procurarsi una rete di protezione da utilizzare in caso di costo eccessivo della definizione. Si allungano inoltre i termini per pagare le rate scadute a fine 2016.
Si precisano i contorni dell’iniziativa legislativa che sposta le scadenze della rottamazione. Le domande saranno quindi accettate sino al 21 aprile e Equitalia avrà tempo fino al 15 giugno per comunicare la liquidazione delle istanze. Nulla cambia infine quanto alla tempistica dei pagamenti.
Tra le più recenti novità interpretative da considerare si segnala quella sull’ampliamento dei
Per i soggetti che avevano dilazioni in essere al 24 ottobre scorso, si ricorda che occorre versare tutte le rate scadute a fine anno. Poiché si tratta di una condizione di accesso alla sanatoria, la stessa deve essere verificata entro il termine di presentazione dell’istanza, come confermano le Faq di Equitalia. Quindi anche per questi pagamenti ci sono 21 giorni in più.
La presentazione della domanda, di per sé, costituisce manifestazione di volontà sufficiente a determinare l’accesso alla procedura. Secondo le Faq di Equitalia, è tuttavia possibile revocare l’istanza non oltre la scadenza di presentazione, e cioè entro il 21 aprile.
Per rimediare alla circostanza che l’istanza è presentata “al buio”, cioè senza conoscere l’importo esatto da pagare, si è stabilito all’articolo 6, comma 8, lettera c), del Dl 193/2016 , che se non si paga la prima rata di luglio si può comunque proseguire con il versamento delle rate della dilazione precedente.
Resta aperta la questione della data alla quale deve sussistere il precedente piano di rientro. Secondo Equitalia, il piano deve esistere alla data di presentazione della domanda. Secondo le Entrate, invece, si tratterebbe delle sole rateazioni vigenti al 24 ottobre 2016. La tesi di Equitalia sembra senz’altro più corretta. Per questo motivo, i soggetti interessati potrebbero far precedere, ove possibile, la domanda di definizione dall’istanza di dilazione. Una volta ricevuta la comunicazione dell’agente della riscossione, alla scadenza di luglio si valuterà la convenienza della sanatoria. In caso di valutazione negativa, si ometterà il pagamento della prima rata. Laddove Equitalia dovesse revocare la dilazione già concessa, in adesione alla tesi delle Entrate, si potrà impugnare il provvedimento di revoca.
Nell’ipotesi della
Il decreto legge di proroga della rottamazione