Rottamazione, l’istanza blocca le misure cautelari
Anche se l'istanza di rottamazione bis non blocca tutte le misure attivate per la riscossione coattiva dei debiti iscritti a ruolo, è comunque opportuna la sua presentazione “anticipata”.
Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono le misure cautelari e/o esecutive che Riscossione può attivare e gli eventuali effetti preclusivi derivanti dalla presentazione dell’istanza di rottamazione.
L’agenzia delle Entrate-Riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o 90 dalla notifica dell’avviso esecutivo, può avviare misure cautelari quali:
l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del contribuente o del coobbligato (articolo 77 del Dpr 602/73) solo se il credito per cui si procede non è complessivamente inferiore a 20mila euro;
il fermo di auto e motoveicoli del debitore o del coobbligato (articoli 50 e 86 Dpr 602/73) iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico) per debiti di qualsiasi importo.
Riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale o, nel caso di accertamenti esecutivi, 210 dalla notifica dell’avviso esecutivo, può avviare misure esecutive, quali:
il pignoramento di crediti del contribuente o del suo coobbligato vantati nei confronti di terzi a titolo di fitti e pigioni o salari e stipendi (articolo 72 e 72 bis Dpr 602/73) o di altri crediti (articolo 75 Dpr 602/73);
il pignoramento di somme dovute da parte della Pa (articolo 48 bis Dpr 602/73) superiori a 10mila euro (5mila euro dal 1° marzo 2018);
il pignoramento di beni mobili del debitore o del suo coobbligato (articolo 62 Dpr 602/73);
il pignoramento di seconde case per debiti complessivamente superiori a 120mila euro (articolo 76 Dpr 602/73).
Con riferimento ai carichi che si intende definire, la presentazione dell’istanza di rottamazione blocca l’avvio di tutte le misure cautelari ed esecutive, non ancora eseguite. Ne consegue che l’agente della Riscossione, ove non vi abbia già provveduto, non potrà disporre, per i carichi per cui è stata fatta richiesta di rottamazione, per esempio né il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (cosiddette ganasce fiscali), né l'iscrizione di ipoteca, né il pignoramento dello stipendio, né il pignoramento immobiliare.
Qualora però l’istanza di rottamazione riguardi solo una parte dei carichi, Riscossione potrebbe comunque avviare nuovi procedimenti.
La presentazione dell’istanza di rottamazione non permette di ottenere la cancellazione di fermi o ipoteche. Tuttavia, come precisato da Riscossione in occasione di Telefisco 2018, il pagamento della prima rata della definizione agevolata consentirà di ottenere, con riferimento ai carichi definiti, la sospensione delle predette misure cautelari.
Qualora Entrate-Riscossione abbia già effettuato un pignoramento presso terzi e dunque abbia già notificato al debitore del contribuente l'ordine di pagamento o un qualsiasi altro tipo di pignoramento, tale procedura proseguirà anche dopo la presentazione dell’istanza di rottamazione.
Quanto finora esposto induce a sostenere che, ove non sia stata ancora avviata alcuna misura, è opportuno presentare prima possibile l'istanza di rottamazione, senza attendere il 15 maggio 2018. E questo vale anche per i debitori che hanno già pignoramenti in corso. Infatti, anche se in tal caso la procedura non può essere né sospesa né cancellata, la presentazione dell’istanza consentirà al pignorato di ottenere lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora sul debito originario, così come precisato da Riscossione in occasione di Telefisco 2018. Non bisogna poi dimenticare che la presentazione dell’istanza di rottamazione consente il rilascio del Durc e del certificato di regolarità fiscale, e l'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti, che non potranno quindi essere più oggetto di fermo.