Controlli e liti

Rottamazione, lettere in arrivo

di Luigi Lovecchio

Sono in arrivo le comunicazioni di Equitalia aventi ad oggetto i carichi definibili, non ancora manifestati al debitore. Si tratta di una informativa da spedire per posta ordinaria entro la fine di febbraio, prevista nell’articolo 6, comma 3-ter, del Dl 193/2016.

La motivazione di tale comunicazione risiede nella circostanza che la definizione agevolata ha ad oggetto gli affidamenti eseguiti entro il 31 dicembre 2016. L’affidamento tuttavia è un atto interno che coinvolge l’ente creditore e l’agente della riscossione e che potrebbe non essere stato ancora portato a conoscenza del debitore. Tanto, anche in ragione della tempistica di legge.

Con riferimento alla procedura di iscrizione a ruolo, Equitalia ha di regola undici mesi di tempo per notificare la cartella di pagamento, senza perdere il diritto al discarico per inesigibilità (articolo 19 del Dgs 112/1999). Questo significa che per i ruoli consegnati ad esempio nella seconda metà dell’anno ben può accadere che la cartella non sia ancora pervenuta al debitore.

La situazione è critica per gli accertamenti esecutivi. In questo caso infatti è previsto che, una volta avvenuto l’affidamento del carico tributario, l’agente della riscossione ne dia notizia con una raccomandata semplice o per posta elettronica (non necessariamente una pec). Non vi è un termine per la spedizione di questa raccomandata né tantomeno l’omissione della stessa inficia la validità della procedura accertativa. Ne consegue che non vi è alcuna garanzia di legge che la trasmissione delle pretese recate in accertamenti esecutivi sia effettivamente portata a conoscenza del contribuente.

Da qui l’esigenza dell’invio della suddetta comunicazione di Equitalia che informa il debitore dell’esistenza di partite potenzialmente definibili non ancora ufficializzate.

Una volta ricevuta l’informativa, l’interessato dovrà innanzitutto accertarsi delle ragioni di merito della pretesa nonché dell’eventuale maturazione di profili di decadenza o prescrizione del credito pubblico. Sotto il primo aspetto, infatti, potrebbe accadere che l’affidamento riguardi somme effettivamente non dovute (ad esempio il recupero di oneri effettivamente deducibili o la richiesta di somme già pagate). In tale eventualità, in luogo della rottamazione, potrà meglio valutarsi la presentazione di una istanza di autotutela o se del caso di un ricorso.

Non si può escludere inoltre che vi siano delle iscrizioni a ruolo di alcuni anni fa, in relazione alle quali la notifica della cartella è preclusa dall’intervenuta decadenza o prescrizione del credito erariale. In particolare la decadenza riguarderebbe le entrate tributarie mentre la prescrizione, almeno in questa fase, le entrate patrimoniali. Si pensi ad esempio alla possibilità che siano scaduti i termini di cui all’articolo 25 del Dpr 602/1973, per notificare le cartelle derivanti da procedure di controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973. Anche in questa ipotesi, si potrebbe contare sulle prospettive di annullamento della pretesa.

Una volta accertatisi della “bontà” del credito erariale, il passo successivo è la valutazione della opportunità della rottamazione, cui si accede con la trasmissione della domanda entro la fine di marzo. Non è tuttavia detto che i soggetti che non ricevono la comunicazione in questione non possano essere interessati alla sanatoria.

In primo luogo, si ribadisce che si tratta di una informativa spedita per posta ordinaria, con modalità quindi non tracciate. Si fa inoltre presente che la mancata spedizione della stessa non è causa di invalidità della procedura di rottamazione e dunque non consente in linea di principio di rimettere in termini i debitori che non hanno rispettato la scadenza di marzo.

Il suggerimento quindi è quello di recarsi comunque presso gli uffici di Equitalia per procurarsi l’estratto di ruolo, al fine di verificare la propria posizione complessiva.

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