Controlli e liti

Rottamazione liti fiscali: così la definizione dei ruoli diventa più equa

di Antonio Iorio

La possibile introduzione della definizione delle liti pendenti oltre a deflazionare il carico di contenzioso nei vari gradi di giudizio, potrebbe rendere più equa la rottamazione dei ruoli.

Negli ultimi 15 anni vi sono state almeno altre due disposizioni finalizzate a deflazionare il contenzioso tributario. La più importante è stata varata, insieme ai vari condoni del 2002/2003 (articolo 16 della legge 289/2002), successivamente riproposta, seppure con alcune differenze, nel 2011 dall'articolo 39 del Dl 98/2011. In particolare:

la prima (2002) operava con riferimento a tutte le liti in materia tributaria, in cui fosse parte l'amministrazione finanziaria dello Stato e non aveva limiti di valore definibili;

la seconda (2011), invece, riguardava solo le controversie in cui era parte l'agenzia delle Entrate e riguardava solo le liti cosiddette “minori” di valore non superiore a 20.000 euro.

Le modalità di estinzione, oltre a prevedere per entrambe le definizioni un forfait per importi molto bassi (150 euro per liti fino a 2.000 euro), modulavano l'entità del versamento in funzione del grado di avanzamento del giudizio e del suo esito provvisorio, prevedendo una misura più lieve, nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente (10%), una misura intermedia, nel caso in cui l'organo giudiziario non si fosse ancora espresso (30%) ed una misura più elevata quando, invece, il contenzioso stesse volgendo a favore dell'Amministrazione (50%).

La Corte di giustizia Ue (sentenza del 17/7/2008 nella causa C-132/06) ha ritenuto incompatibili con l'ordinamento comunitario i condoni Iva italiani. Sul punto però la Cassazione (fra tutte 19333/2011, 3676/2010) ha rilevato che la definizione delle liti, anche se si estende alle controversie in materia di Iva, non è in contrasto con le norme comunitarie.

Per i giudici di legittimità, infatti, la definizione delle controversie non comporta una rinuncia dell'amministrazione finanziaria all'accertamento dell'imposta, ma permette semplicemente la definizione di una lite in corso con il contribuente, così da ridurre il contenzioso in atto e, allo stesso tempo, garantire la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Per la Cassazione, in sostanza, la pronuncia della Corte Ue sull'incompatibilità dei condoni Iva italiani trova applicazione quando non sussiste un contenzioso tra amministrazione e contribuente in quanto non si è in presenza della “rinuncia all'accertamento” (cui fa riferimento la Corte Ue). Con la definizione della controversia, il cui esito resta comunque imprevedibile, le parti risolvono, infatti, positivamente il conflitto, ciascuna rispetto al proprio interesse.

La definizione delle liti potrebbe poi riportare maggiore equità agli effetti della rottamazione dei ruoli nelle ipotesi in cui il contribuente, con un contenzioso in atto, sia risultato vittorioso nell'ultima pronuncia. Attualmente, nei casi in cui la commissione provinciale o regionale abbia annullato l'atto impugnato, il contribuente (salvo che l'importo per qualsivoglia motivo non risulti ancora iscritto a ruolo) non può avvalersi dell'istituto in assenza di sanzioni.

La circostanza è ancora più evidente per coloro che hanno liti in corso esclusivamente sulle sanzioni: chi è risultato soccombente nell'ultimo grado di giudizio prima del 31/12/2016 ha la possibilità di annullare l'intera pretesa del fisco; chi, invece, abbia avuto “la sfortuna” di risultare vittorioso e quindi far annullare le sanzioni in giudizio, non ha possibilità di estinguere la pendenza. Con l'evidente rischio che, se l'amministrazione dovesse successivamente aver ragione (appello o cassazione), verrà contestata l'intera pretesa. Con la definizione delle liti pendenti, potendovi accedere tutti (anche coloro risultati vittoriosi nell'ultima pronuncia) verrebbe meno tale incomprensibile discriminazione.

Da evidenziare infine che si tratterebbe della terza definizione in 15 anni: considerato il grado di soccombenza in giudizio dell'amministrazione vi è da sperare che in futuro gli uffici introducano dei filtri preventivi onde evitare dispendi di risorse che alla fine gravano comunque sulla collettività.

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