Equitalia presenta il conto agli oltre
800mila contribuenti
che entro il 21 aprile scorso hanno aderito alla rottamazione delle cartelle. E, come previsto dal decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio, il nuovo estratto di ruolo è accompagnato dalla lettera del concessionario della riscossione che spiega dettagliatamente le somme dovute: a partire dal debito residuo alla data di elaborazione della comunicazione, per continuare con il debito oggetto della definizione agevolata e “dulcis in fundo” la somma da pagare.
Somma, quest’ultima, ripartita fino a un massimo di 5 rate se il contribuente ha optato per il versamento dilazionato. Anche qui per ogni scadenza (la prima è per tutti al 31 luglio 2017) oltre all’importo totale è riportata anche la suddivisione tra la quota di debito da saldare e la quota «interessi di dilazione».
Il concessionario della riscossione, poi, nell’ultima parte della lettera fornisce tutte le indicazioni utili per l’esecuzione dei pagamenti, dall’addebito diretto con l’uso del prospetto allegato «Mandato per l’addebito diretto» da consegnare alla propria banca, al bollettino Rav che offre più strade (dall’App Equiclick agli sportelli Sisal e Lottomatica sparsi in tutta Italia). Da ultimo l’indicazione espressa che
l’atto ricevuto può essere sempre impugnato
davanti alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni
dalla ricezione nel caso in cui sorgano dubbi o incongruenze sulle somme dovute.
Quest’ultima sarebbe una soluzione estrema. In caso di dubbi ci si deve rivolgere prima di tutto all’
ente impositore
( VEDI IL CASO RIPORTATO IN GRAFICA ). Nell’
estratto di ruolo
al fianco della codificazione «I» (che per l’ente impositore e per Equitalia sta a significare «imposta») può accadere di leggere «multe ammende e sanzioni amministrative» che nella realtà non sarebbero dovute visto che la rottamazione delle cartelle prevede lo sconto sulle
sanzioni
e il pagamento solo delle imposte dovute.
Il
concessionario della riscossione in questi mesi ha rivisto con gli enti impositori questo tipo di codificazioni
ma possibili anomalie non sono del tutto escluse. Per questo la soluzione migliore, prima di avviare un contenzioso, è chiedere spiegazioni all’ente impositore che ha dato origine all’iscrizione a ruolo delle somme non versate. Se da quest’ultimo dovesse arrivare la conferma che la somma indicata con la dizione «sanzioni amministrative» non corrisponde a imposte, sarà lo stesso ente a comunicare la rettifica del dato a Equitalia la quale in automatico procederà al ricalcolo delle somme dovute, aggiornando l’estratto di ruolo e con una nuova lettera di accompagnamento.