Rottamazione solo per chi non ha già fatto domanda
Rottamazione bis per i carichi dal 2000 al 2016 ma solo per chi non ha già presentato istanza di definizione. Per quelli che hanno già trasmesso l’istanza entro il 21 aprile scorso restano invece aperte le possibilità di essere riammessi alla definizione, qualora abbiano ricevuto un diniego motivato unicamente sul mancato pagamento delle rate scadute a fine anno scorso, ovvero di conservare il diritto ai benefici di legge pagando il dovuto entro il 7 dicembre. Confermata infine la definizione dei carichi affidati fino al 30 settembre 2017. Si delineano i confini della nuova sanatoria introdotta con gli emendamenti apportati in conversione al Dl 148/2017 al Senato ma non sarà facile districarsi tra le diverse disposizioni.
Cominciamo dalla definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2016. Si stabilisce che è possibile rottamarli se non sono stati oggetto delle vecchie domande di definizione. Pertanto i soggetti che hanno presentato la domanda entro il 21 aprile scorso, regolarmente accettata da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), e che tuttavia non riescono a far fronte ai pagamenti della definizione non possono beneficiare di una seconda opportunità.
I debitori che si sono avvalsi della originaria norma di sanatoria e che hanno saltato o pagato in ritardo le rate di luglio e settembre 2017 possono mantenere i benefici di legge se pagano le due rate entro il 7 dicembre prossimo.
I soggetti che si sono visti rigettare la precedente istanza per il fatto che non avevano versato le rate scadute a fine 2016, pur avendo una dilazione in corso al 24 ottobre 2016, possono fruire delle agevolazioni trasmettendo una nuova domanda entro il 15 maggio 2018.
La sanatoria è infine estesa ai carichi affidati dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Solo per quest’ultima definizione è possibile evitare di pagare le rate relative a eventuali dilazioni in essere. Invece, per le sanatorie comunque correlate a carichi affidati dal 2000 al 2016 occorre sempre pagare tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, se riferite a dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. L’agente della riscossione comunica ai debitori l’importo come pure l’ammontare derivante dalla definizione agevolata. Si conferma quindi che le sanatorie prevedono la liquidazione d’ufficio degli importi da pagare.