Rottamazione ter, tolleranza di 5 giorni per i pagamenti
Fisco in ritardo nelle comunicazioni ai contribuenti che hanno fatto domanda per la rottamazione ter. L’agente della riscossione avrebbe infatti dovuto comunicare, entro il 30 giugno 2019, l’ammontare delle somme dovute, quello delle singole rate e la loro data di scadenza.
Per la domanda presentata entro il 30 aprile 2019, la rottamazione ter dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 si esegue, versando le somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o in massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, di importo pari al 10% delle somme dovute, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sui pagamenti rateali, sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.
I «ripescati»
I contribuenti che non hanno versato le rate per le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018 devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o in massimo dieci rate, ciascuna di pari importo, di cui la prima in scadenza il 31 luglio 2019 e la seconda il 30 novembre 2019 (che slitta al 2 dicembre). Le altre otto rate si pagano il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Sulle rate successive alla prima, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi dello 0,3% annuo.
In regola con la rottamazione bis
I contribuenti che hanno eseguito l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per la rottamazione bis, per le rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, beneficiano del differimento automatico del versamento delle restanti somme, che potrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2019. Su tali rate sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. Resta salva la facoltà per il debitore di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate residue.
Tolleranza di 5 giorni
In caso di mancato integrale pagamento degli importi dovuti per la definizione, sia dell’unica rata, sia di una delle rate successive, la definizione non si perfeziona e il pagamento non potrà essere dilazionato. Così come è disposto per la terza rottamazione, anche per il saldo e stralcio, per chi paga a rate, è prevista una tolleranza di cinque giorni. Nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni non scatta perciò la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi. Considerata la tolleranza disposta per il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio, è perciò regolare il pagamento eseguito entro il 5 agosto 2019.
Esclusa invece la proroga di Ferragosto per gli adempimenti e i versamenti con F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto che possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni. Tenuto conto che i versamenti per la rottamazione si eseguono con modalità diverse dall’F24, è escluso il differimento del pagamento al 20 agosto 2019, nonostante il 5 agosto cada nel periodo di sospensione feriale.
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