Royalties, evitata la doppia imposizione se nello Stato di tassazione c’è reale disponibilità dei proventi
La società può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati e dalle Convenzioni internazionali. Nozione di beneficiario effettivo specificata da direttive e sentenze Ue
Ai fini della tassazione delle royalties assume rilevanza il criterio del beneficiario effettivo, introdotto dalla prassi e dalla giurisprudenza per contrastare pratiche finalizzate a trarre profitto dalla autolimitazione della potestà impositiva statale. In forza di tale principio, il contribuente può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati e dalle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione solo se sottoposto alla giurisdizione dello Stato contraente che abbia la reale disponibilità...