Imposte

Ruling internazionali, commissione per ogni istanza d’accordo bilaterale

La tassa d’ingresso è dovuta per ogni Stato nelle intese multilaterali. Importi in base al fatturato (ultimo bilancio consolidato)

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di Alessandro Germani

In relazione agli accordi preventivi bilaterali e multilaterali il provvedimento delle Entrate 297428/2021 del 2 novembre (ma pubblicato mercoledì 3) fissa le modalità di determinazione e di pagamento della commissione introdotta dalla legge di Bilancio 2021.

Le imprese con attività internazionale (punto 1.1 del provvedimento 2016/42295) sono imprese che hanno a che fare con dinamiche di transfer pricing, partecipano o sono partecipate da soggetti non residenti, corrispondono o percepiscono dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali, dispongono di una branch in un altro Stato.

La disciplina è contenuta nell’articolo 31-ter del Dpr 600/73. Gli accordi sono unilaterali (comma 2) quando non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri. Sono invece bilaterali o multilaterali (comma 3) qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Per accedere a questi ultimi (bilaterali e multilaterali) le imprese presentano un’istanza all’ufficio:

• mediante pec all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it;

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

• tramite consegna diretta all’Ufficio.

L’ammissibilità dell’istanza è subordinata al pagamento di una commissione. In base al comma 3-bis dell’articolo 31-ter, introdotto dalla legge di bilancio 2021, per gli accordi bilaterali e multilaterali di cui al comma 3 la commissione è pari a:

• 10mila euro, a fronte di un fatturato di gruppo inferiore a 100 milioni di euro;

• 30mila euro, a fronte di un fatturato fra 100 e 750 milioni di euro;

• 50mila euro, a fronte di un fatturato superiore a 750 milioni di euro.

Per determinare il fatturato complessivo del gruppo si fa riferimento all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza. In caso di richiesta di rinnovo degli accordi la commissione è ridotta alla metà. In caso di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o di un’istanza di accordo preventivo multilaterale aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, l’impresa con attività internazionale istante versa la commissione, così come determinata al punto 3.1, per ciascuna istanza bilaterale o per ciascun Stato estero controparte dell’istanza multilaterale. Copia del versamento è allegata all’istanza e viene effettuato mediante il modello di pagamento F23. In caso di inammissibilità dell’istanza la commissione verrà restituita.

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