Controlli e liti

Ruoli, chi cambia idea sulla rottamazione perde gli sconti ma paga a rate

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di Luigi Lovecchio

Se si omette il pagamento di fine luglio della rottamazione , la ripresa della dilazione precedente avviene suddividendo il debito residuo nelle rate non pagate del piano originario. Inoltre, con il versamento della prima rata, il fermo amministrativo dei veicoli viene sospeso alla pari di ciò che accade nelle dilazioni ordinarie.

Se si decade dalla definizione dei ruoli in occasione delle rate successive non è più possibile dilazionare il debito residuo, a meno che l’istanza non sia stata presentata a meno di 60 giorni dalla notifica della cartella. Sono le ultime indicazioni dell’Agenzia delle entrate–Riscossione che servono da orientamento in vista della prima scadenza importante di fine mese.

Il primo chiarimento va nella direzione più volte auspicata sul Sole 24 Ore. Il problema riguarda i soggetti che, alla data di presentazione della domanda di rottamazione, avevano dilazioni pendenti e che hanno pertanto fruito della sospensione ope legis di tutte le rate in scadenza tra gennaio e luglio di quest’anno. Qualora si fosse deciso di non versare la prima quota di rottamazione e quindi di riprendere la vecchia dilazione, ci si chiedeva come si sarebbe dovuto pagare le rate sospese. La soluzione più corretta, che oggi trova l’avallo ufficiale dell’Ader, è quella di applicare l’articolo 19, comma 3 ter del Dpr 602/73. Tale disposizione prevede che al termine della efficacia di una sospensione di pagamento del debito dilazionato, il debitore può chiedere di rateizzare le somme residue in un piano di rientro con un numero di rate pari a quello delle rate non versate. In alternativa, è possibile chiedere una nuova dilazione fino a 72 rate. In assenza di domanda del debitore, l’agente della riscossione procede al ripristino della rateazione iniziale. È comunque consigliabile trasmettere sempre una domanda di riattivazione del precedente piano di rientro.

Disco rosso invece in caso di dilazione già decaduta e di rigetto della definizione agevolata: in questo caso per rientrare in una rateizzazione occorre versare per intero l’importo delle rate scadute.

Se non si paga la rata di luglio e non si hanno dilazioni in corso, non è più possibile avvalersi della rateazione e riprendono le attività esecutive dell’Ader. A tale riguardo, si ricorda che, grazie all’accesso alle banche dati delle Entrate, è più semplice per l’agente della riscossione effettuare il pignoramento dei conti correnti e degli stipendi del debitore. La ripresa delle azioni di recupero è tanto più temibile se vi erano dei pignoramenti in corso, bloccati con la proposizione dell’istanza. Se invece si versa l’importo dovuto a fine mese, su istanza dell’interessato, Ader sospende il fermo amministrativo eventualmente già iscritto prima della presentazione della domanda di definizione. Al termine della procedura, il fermo viene cancellato. L’ipoteca già iscritta invece resta sino al perfezionamento della sanatoria. In pendenza di rottamazione, il debitore non è considerato moroso verso l’agente della riscossione, anche ai fini delle segnalazioni delle pubbliche amministrazioni, eseguite ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/73, e del rilascio del Durc.

Una volta pagata la quota di luglio, la vecchia rateazione viene revocata ope legis. Inoltre, se si decade dalla rottamazione in futuro, non è più possibile dilazionare il debito residuo, con una eccezione. Si tratta dell'ipotesi in cui il debitore ha presentato l'istanza a meno di 60 giorni dal ricevimento della cartella. In tale eventualità, poiché il soggetto passivo non è mai stato nelle condizioni di chiedere neppure la prima dilazione, egli ha sempre il diritto di beneficiare di un piano di rientro. È evidente che tale facoltà vale anche se il debitore alla data della domanda non aveva ancora ricevuto la cartella.

In caso di rigetto della domanda, infine, nulla vieta di richiedere per la prima volta la dilazione del carico affidato.

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