Ruoli sulle spese di giudizio anche dopo la chiusura liti
Le Entrate stanno inviando cartelle 2019 o 2020 su somme non più dovute. Possibile autotutela ma si rischiano ricorsi
Dal 1° settembre sono riprese le notifiche delle cartelle, sospese fino al 31 agosto a seguito del periodo emergenziale per il Covid-19. La ripresa può però presentare delle sorprese e i contribuenti devono stare attenti a eseguire i pagamenti, al fine di evitare il rischio di pagare somme non dovute, poi difficilmente rimborsabili.
È il caso delle persone a cui sono state notificate cartelle per spese di giudizio non più dovute, nei casi in cui il contenzioso è stato definito con la chiusura delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018). In questi mesi, infatti, alcuni uffici, avendo già emesso il ruolo nel 2019 o nel 2020, a seguito di sentenze dei giudici tributari a loro favorevoli, stanno notificando le cartelle chiedendo il pagamento per spese di giudizio non più dovute.
Il contribuente, che ha definito la lite, deve chiedere all’ufficio di annullare in autotutela la richiesta, dimostrando che la definizione agevolata è stata correttamente “perfezionata” con la presentazione della domanda e i pagamenti dovuti.
Per legge, la chiusura della lite definisce ogni aspetto della controversia, compreso quello per le spese di giudizio.
A norma dell’articolo 6, comma 13, del decreto legge 119/2018, «le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate», con la conseguenza che nessuna delle parti, ufficio o contribuente, può chiederle alla parte soccombente. Peraltro, anche l’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, dispone che «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».
Di conseguenza:
● nei casi in cui, per la lite definita, è stata, in uno o più gradi di giudizio, pronunciata sentenza favorevole al contribuente, anche sotto il profilo delle spese, la condanna dell’agenzia delle Entrate a pagare le spese di giudizio esclude che il contribuente possa pretendere il pagamento da parte dell’ufficio, in quanto la chiusura della lite comporta la rinuncia a tutti gli effetti processuali del giudizio;
● allo stesso modo, nei casi in cui, per la lite oggetto di definizione, è stata pronunciata sentenza favorevole all’ufficio, anche sotto il profilo delle spese, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, quest’ultimo non deve più pagarle.
La conferma che la chiusura agevolata cancella le spese di giudizio è stata fornita dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 48/E del 24 ottobre 2011. Al paragrafo 9.1 si legge che «le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate. Più in generale, la chiusura della lite definisce ogni aspetto della controversia, compreso quello relativo alle spese di giudizio.
Per effetto della definizione della lite, il contribuente si avvale dei benefici alla stessa connessi, rinunciando agli effetti di una eventuale pronuncia favorevole resa nei suoi confronti, anche qualora la stessa rechi la condanna dell’agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
Pertanto, a seguito della definizione della lite, si ha rinuncia, da parte del contribuente, alla vittoria delle spese di giudizio. In modo speculare, l’intervenuta definizione impedisce di dare esecuzione a pronunce di condanna del contribuente alle spese, rese nelle controversie oggetto di definizione».
L’istanza di annullamento in autotutela deve essere presentata all’ufficio delle Entrate che ha emesso il ruolo. Alcuni uffici, però, non rispondono alle domande dei contribuenti . Considerato che le richieste di annullamento in autotutela non sospendono i termini per il ricorso, i contribuenti potrebbero essere costretti ad aprire una nuova lite, che speravano di avere chiuso definitivamente. In questo modo, il contenzioso, anche se è stata chiusa la lite, rinasce per le spese di giudizio non dovute.