Salvo il doppio binario per omessi versamenti Iva
Non esiste il rischio di bis in idem per gli
La sentenza sottolinea che l’applicazione del principio del
Nel caso esaminato risulta che le sanzioni tributarie sono state inflitte a due società dotate di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali in corso e sospesi per effetto della questione pregiudiziale sono stati avviati nei confronti dei rappresentanti legali.
Emerge così, come del resto aveva rilevato l’Avvocato generale nelle sue conclusioni, che, nei due procedimenti penali in discussione, la sanzione tributaria e i procedimenti penali riguardano persone distinte, giuridiche e fisiche: sembra cioè essere assente la condizione per l’applicazione del principio del ne bis in idem secondo la quale la stessa persona deve essere oggetto delle sanzioni e dei procedimenti in questione. Circostanza che tuttavia toccherà al giudice del rinvio verificare.
A questo proposito, il fatto che le due persone fisiche siano perseguite penalmente per fatti commessi perchè rappresentanti legali delle società che sono state oggetto di sanzioni tributarie non basta, osserva la sentenza, per rimettere in discussione la conclusione.
Una posizione che, conclude la sentenza di ieri, è in sintonia con quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti, secondo la giurisprudenza della Cedu, il fatto di infliggere sia sanzioni tributarie sia sanzioni penali non rappresenta una violazione dell’articolo 4 del protocollo numero 7 alla Cedu, quando le sanzioni, penali e amministrative, riguardino persone, fisiche o giuridiche, giuridicamente distinte (Corte Edu, 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia).
E allora «si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 50 della Carta deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’Iva dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica».