Controlli e liti

Salvo il doppio binario per omessi versamenti Iva

di Giovanni Negri

Non esiste il rischio di bis in idem per gli omessi versamenti Iva quando la sanzione tributaria colpisce la società e quella penale, come ovvio, la persona fisica. In un caso come questo la legge italiana non può essere censurata per conflitto con la disciplina comunitaria. Ad affermarlo è la stessa Corte di giustizia Ue con la sentenza depositata ieri nelle cause riunite C-217/15 e C-350/15 . Ai giudici europei era stata sottoposta, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la questione pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto comunitario del doppio binario sanzionatorio, amministrativo e penale, per una contestazione di mancato versamento dell’Iva.

La sentenza sottolinea che l’applicazione del principio del ne bis in idem presuppone in primo luogo che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali. Infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 50 della Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo la quale «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge», deriva che esso vieta di perseguire o sanzionare penalmente una stessa persona più di una volta per uno stesso reato.

Nel caso esaminato risulta che le sanzioni tributarie sono state inflitte a due società dotate di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali in corso e sospesi per effetto della questione pregiudiziale sono stati avviati nei confronti dei rappresentanti legali.

Emerge così, come del resto aveva rilevato l’Avvocato generale nelle sue conclusioni, che, nei due procedimenti penali in discussione, la sanzione tributaria e i procedimenti penali riguardano persone distinte, giuridiche e fisiche: sembra cioè essere assente la condizione per l’applicazione del principio del ne bis in idem secondo la quale la stessa persona deve essere oggetto delle sanzioni e dei procedimenti in questione. Circostanza che tuttavia toccherà al giudice del rinvio verificare.

A questo proposito, il fatto che le due persone fisiche siano perseguite penalmente per fatti commessi perchè rappresentanti legali delle società che sono state oggetto di sanzioni tributarie non basta, osserva la sentenza, per rimettere in discussione la conclusione.

Una posizione che, conclude la sentenza di ieri, è in sintonia con quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti, secondo la giurisprudenza della Cedu, il fatto di infliggere sia sanzioni tributarie sia sanzioni penali non rappresenta una violazione dell’articolo 4 del protocollo numero 7 alla Cedu, quando le sanzioni, penali e amministrative, riguardino persone, fisiche o giuridiche, giuridicamente distinte (Corte Edu, 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finlandia).

E allora «si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 50 della Carta deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’Iva dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica».

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