Controlli e liti

Salvo il piano di rateazione se si versa solo due giorni dopo la scadenza

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Il ritardo di due giorni nel pagamento di una rata non pregiudica il piano di rateazione. Si applica il principio del cosiddetto “lieve inadempimento”, che vale anche per le violazioni commesse in passato. Per la Commissione tributaria regionale di Sicilia, sezione staccata di Catania, è perciò esclusa l'applicazione della sanzione del 30% ed è “salvo” il piano di rateazione (sentenza 2773/5/2018 depositata il 4 luglio 2018).

Il 20 maggio 2009 una società riceve dall'agenzia delle Entrate una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario. La società presenta una richiesta di rateazione che viene accolta, con un piano in 20 rate. La società versa la seconda rata con due giorni di ritardo e, di conseguenza, il sistema automatizzato delle Entrate cancella la rateazione, elabora gli importi dovuti, per imposte e sanzioni nella misura piena del 30% e comunica questi importi all'agente della riscossione che poi notifica la cartella di pagamento.

Nel ricorso, la società segnala la sproporzione tra la violazione dell'adempimento, appena due giorni nel versamento della rata, e l'importo delle sanzioni del 30 per cento. La Commissione tributaria provinciale di Catania rigetta il ricorso.

La società presenta l'appello che viene accolto dalla Commissione tributaria regionale di Sicilia. Per i giudici di secondo grado, «il ritardo di due soli giorni nel pagamento di una sola rata non può che evidenziare l'accidentalità dell'evento (Cassazione n. 6905/11) e non quindi l'intenzionalità di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste; manca, quindi, nel caso in esame quell'intenzionalità sanzionabile a termini di legge. Inoltre, la misura eccessiva della sanzione per due soli giorni di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio». Per i giudici di secondo grado, l'illogicità delle sanzioni è riconosciuta dallo stesso legislatore che, con il comma 31 dell'articolo 23 del decreto legge 98/2011, ha esteso a tutti i tributi l'ulteriore riduzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti fatti con un ritardo non superiore a 15 giorni. A norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, in caso di ravvedimento, è dovuta una mini – sanzione dello 0,1 per cento giornaliero per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo dell'1,4% per 14 giorni di ritardo.

Per i giudici di secondo grado, è quindi applicabile il comma 3 dell'articolo 15-ter del Dpr 602/1973, che ha introdotto il principio del lieve inadempimento. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza della rateazione in caso di lieve inadempimento dovuto a:

insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;

tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Ctr Sicilia, sentenza 2773/5/2018

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