Controlli e liti

Sanabile il credito contestato se non rimborsato

immagine non disponibile

di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

È possibile definire un Pvc in cui è contestata l’infedeltà dichiarativa collegata all’esposizione di un credito superiore a quello spettante presentando solo la dichiarazione correttiva/integrativa purché il minor credito contestato, anche se richiesto a rimborso, non sia stato liquidato al contribuente. Questa è la soluzione a costo zero se leggiamo la risposta a interpello 112/2019 in combinato disposto con quanto affermato dall’agenzia delle Entrate con la circolare 8/2017.

Con la risposta a interpello l’Agenzia aveva chiarito, richiamando il paragrafo 3.2 della circolare 7/2019, che per regolarizzare una constatazione di un’infedeltà dichiarativa per esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, qualora il minor credito non spettante «risulti ancora disponibile nell’ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato» dal contribuente, quest’ultimo può accedere alla definizione agevolata del Pvc senza il versamento di imposte e presentando:

una dichiarazione di regolarizzazione, per rideterminare il credito effettivamente spettante per il periodo d’imposta oggetto di definizione ai sensi dell’articolo 1 del Dl 119/208;

una dichiarazione integrativa “ordinaria”, per ridurre l’importo del credito per la quota parte non più disponibile a seguito della definizione agevolata delle violazioni riferite al periodo di imposta in cui si è originato il credito.

Condizione sine qua non per non versare imposte è che il minor credito contestato non sia stato utilizzato dal contribuente. È pertanto opportuno capire cosa si intende per “non utilizzato”.

Nell’interpello il contribuente chiarisce che il minor credito non spettante non è stato utilizzato. Sottolinea in particolare come tutte le liquidazioni Iva periodiche relative agli anni 2017 e 2018 evidenziavano una posizione creditoria in quanto si era limitato a riportare in avanti il credito maturato (ma in parte non spettante) senza utilizzarlo in compensazione orizzontale o verticale e senza chiederlo a rimborso.

Se non v’è dubbio che un credito maturato e successivamente compensato con altri tributi da versare sia da considerarsi utilizzato, non è invece corretto qualificare un credito richiesto a rimborso ma non ancora rimborsato dalle Entrate come un credito utilizzato. Al riguardo si richiama la circolare 8/2017 (paragrafo 15.1) delle Entrate la quale ha chiarito che per credito effettivamente utilizzato, si intende solo quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 o in dichiarazione a scomputo dell’imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera pertanto utilizzato né il credito riportato a nuovo nelle dichiarazioni successive né il credito chiesto a rimborso ma non ancora rimborsato da parte delle Entrate. In tale ultimo caso il credito, per essere considerato effettivamente utilizzato, non solo deve essere stato chiesto a rimborso da parte del contribuente ma deve anche essere stato liquidato dalle Entrate.

Tornando alla definizione dei Pvc sarà possibile per il contribuente sanare la contestazione di un minor credito spettante senza il versamento di imposte ma presentando solo la dichiarazione correttiva/integrativa anche nel caso in cui il contribuente avesse chiesto a rimborso detto credito purché l’agenzia delle Entrate non ne abbia già disposta la liquidazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©