Controlli e liti

Sanatoria bonus ricerca e sviluppo, l’istanza non mette al riparo dal reato

La causa di esclusione deve essere comunque valutata dalla Procura. Se il Fisco la respinge, la domanda può diventare una autodenuncia

di Antonio Iorio

La sanatoria sui crediti ricerca e sviluppo come prevista dalla bozza del decreto legge fisco-lavoro presenta aspetti controversi che si spera vengano chiariti da una più precisa formulazione normativa. Innanzitutto, è una sanatoria che (rispetto alle solite) in molti casi non trae origine da consapevoli illeciti commessi dalle imprese (non a caso tutte le condotte fraudolenti e simulate sono escluse), ma da prese di posizione assunte negli ultimi anni dall’agenzia delle Entrate nel corso dei controlli. Si tratta, spesso, di investimenti – supportati da perizie e relazioni di tecnici del settore – che gli imprenditori hanno sostenuto osservando puntualmente i documenti di prassi dell’Agenzia di quegli anni, salvo poi a scoprire successivamente, in caso di controllo, che le spese sostenute avevano generato un credito «inesistente» con tutte le conseguenze fiscali e penali.

Senza ripercorrere le varie contestazioni sull’applicazione retroattiva del Manuale di Frascati, o ancora la dubbia competenza dei verificatori (certamente esperti in materia fiscale e contabile) nell’individuazione – senza l’ausilio di altri dicasteri tecnici (Mise) – dell’effettiva innovazione generata da un software o da un prodotto, sono eloquenti alcune circostanze.

Innanzitutto, come evidenziato dagli uffici in molti atti, la disciplina sul credito di imposta è identica a quella dell’analogo credito del triennio 2007-2009. Ebbene, non risulta che in passato siano mai state mosse contestazioni sulla mancata applicazione dei «paradigmi» del Manuale di Frascati (lo rispettavano tutti o anche l’Agenzia non lo considerava?).

Singolare poi che questo manuale, così fondamentale addirittura per l’esistenza del credito, non sia mai stato citato e considerato fino a pochi anni fa nei numerosi documenti di prassi dell’Agenzia. La linea di demarcazione individuata ora dal decreto legge fisco-lavoro tra crediti sanabili e non sanabili è sostanzialmente la fraudolenza, simulazione e fittizietà delle spese.

Si tratta esattamente del distinguo tra crediti inesistenti (ora non sanabili) e non spettanti (ora sanabili) suggerito da anni dalla dottrina a fronte delle contestazioni dell’agenzia delle Entrate secondo cui (in sintesi) si è in presenza, sempre e comunque, di crediti inesistenti.

La norma prevede poi quale “sbarramento” la definitività dell’atto impositivo alla data di entrata in vigore del decreto legge e quindi vi rientrano gli atti oggetto di contenzioso o ancora impugnabili. Ma nulla viene previsto al riguardo: i termini di impugnazione e i procedimenti si sospenderanno o il contribuente dovrà comunque presentare ricorso/proseguire nel contenzioso, nelle more di una compiuta valutazione sull’adesione o meno alla sanatoria?

L’avvenuto riversamento delle somme costituisce causa di esclusione della punibilità del reato (indebita compensazione per compensazioni superiori a 50mila euro). Trattandosi di causa di esclusione, la valutazione compete alle Procure e non all’Agenzia. Ne dovrebbe conseguire, a fronte delle istanze degli interessati, un flusso di notizie di reato con tutte le complicazioni derivanti dalla consapevole iscrizione dell’imprenditore nel registro degli indagati (partecipazione a gare/forniture nei confronti di imprese che richiedono determinati requisiti ecc.).

Una volta presentata la domanda, potrebbe verificarsi che l’ufficio non la ritenga suscettibile di sanatoria: l’interessato per i crediti superiori a 50mila euro, si è autodenunciato per una vicenda che, con ogni probabilità, l’Ufficio non avrebbe controllato o l’avrebbe fatto a prescrizione ormai consumata. Questo reato, infatti, si prescrive in 6 anni (7 anni e mezzo in caso di interruzione). La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2022, il pagamento, se rateale, termina il 16 dicembre 2024. Prima del termine del pagamento (dicembre 2024) molti illeciti penali sono già prescritti, cioè sono già trascorsi 6 anni dall’indebita compensazione, e quindi si rischia di agevolare (penalmente) anche chi non pagherà. Nulla viene poi detto sui procedimenti penali in corso e sulle notizie di reato già trasmesse alla Procure.

Le novità del decreto fisco-lavoro

1

L’ACCESSO

Istanza alle Entrate

Ammessa la restituzione senza sanzioni e interessi del credito d'imposta ricerca e sviluppo maturato a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino al 2019. Per accedere alla sanatoria sarà necessario presentare una richiesta all'agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022. Il modello dell'istanza sarà reso disponibile dalle Entrate entro il 31 maggio 2022

2

I VERSAMENTI

No compensazioni

Per perfezionare il riversamento sarà necessario procedere al pagamento;non si potranno compensare in F24 altri crediti spettanti per completare la procedura. La prima o unica rata andrà corrisposta entro il 16 dicembre 2022, mentre le scadenze delle successive (a cui andranno sommati gli interessi calcolati al tasso legale) saranno il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024

3

DILAZIONI ESCLUSE

I casi di decadenza

Chi intende sfruttare la sanatoria ed è già interessato da atti istruttori, atti di recupero o provvedimenti impositivi non definitivi dovrà versare in un'unica soluzione, senza poter contare sul pagamento dilazionato.

Se dopo la comunicazione alle Entrate gli uffici accerteranno condotte fraudolente, si potrà decadere dalla regolarizzazione e le somme già versate verranno considerate come acconto

4

I PROFILI PENALI

Niente reato

L’adesione alla sanatoria dei crediti di imposta R&S mediante riversamento di quanto indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, costituisce causa di esclusione della punibilità del reato di indebita compensazione (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). La sanatoria è esclusa nei casi di fraudolenza e fittizietà delle operazioni o di mancato sostenimento della spesa

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