Adempimenti

Sanatoria errori formali con crediti in compensazione

Rispetto alla versione 2019 nell’ultimo provvedimento attuativo non c’è traccia del blocco alla compensazione

Istituto della compensazione utilizzabile per la sanatoria delle violazioni formali riproposta con la legge di Bilancio 2023. Sono queste le indicazioni che si possono ricavare da una lettura comparata delle disposizioni attuative della sanatoria 2023 e di quella riferibile al 2019.

I commi da 166 a 173 della legge 197/2022 ripropongono la sanatoria delle violazioni formali duplicando nel contenuto, l’analoga regolarizzazione disposta con l’articolo 9, commi da 1 a 8, del Dl 119/2018, da cui l’attuale si differenzia necessariamente in modo sostanziale sotto il profilo della tempistica. In particolare, il comma 166 prevede la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi. La disposizione prevede inoltre, così come nella versione 2019, che vengano demandate ad un apposito provvedimento delle Entrate le modalità di attuazione della regolarizzazione, provvedimento 27629/2023 varato il 30 gennaio.

La previsione normativa

Una delle questioni dubbie legate alla sanatoria è quella che riguarda la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione per versare le somme dovute. La norma (sia quella del 2019 che quella attuale) prevede infatti espressamente che le violazioni possano essere regolarizzate con «il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta». Da qui il dubbio legato alla possibilità di compensare gli importi dovuti. Già nella precedente versione nelle more dell’emanazione del decreto attuativo erano stati sollevati dubbi circa la possibilità di avvalersi della compensazione laddove il contribuente avesse crediti d’imposta utilizzabili nel modello F24. La questione era stata poi definitivamente risolta con l’emanazione del provvedimento attuativo del 15 marzo 2019 protocollo 62274 che aveva previsto, per la sanatoria versione Dl 119/2018, che non fosse applicabile la compensazione all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 (punto 2.6). Tale circostanza era stata peraltro ribadita anche nella successiva circolare del 15 maggio 2019.

Il provvedimento attuativo

La versione della sanatoria “targata” legge di Bilancio 2023 ha visto uscire nell’ordine lo scorso gennaio la circolare esplicativa e a distanza di pochi giorni il provvedimento attuativo. L’analisi delle disposizioni attuative sembra consentire di cogliere un’importante differenza rispetto alla versione 2019 perché nel recente provvedimento attuativo non vi è traccia del blocco alla compensazione. Il provvedimento, infatti, si limita a ricordare che il versamento delle somme dovute può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024 ovvero in unica soluzione entro il 31 marzo 2023. La circolare 2/E/2023 non fa cenno alla questione rimandando alle disposizioni attuative del decreto e richiamando i chiarimenti già forniti con la circolare 11/E/2019 laddove compatibili con la nuova normativa. Va peraltro ricordato che anche nella risoluzione 6/E/2023, che ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute, non vi è cenno ad alcun blocco alle compensazioni.

Appare dunque sostenibile, per la regolarizzazione errori formali versione 2023, la tesi secondo la quale resterebbe possibile avvalersi dell’istituto della compensazione in assenza di una precisa disposizione contraria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©