Controlli e liti

Sanatoria liti con rimborso delle somme versate in eccesso

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Le Entrate scelgono la linea della tolleranza per chi ha sbagliato nell’adesione alla sanatoria delle liti pendenti. Gli errori di versamento in eccesso o in difetto non graveranno sulle tasche del contribuente. Nel primo caso c’è la possibilità di chiedere a rimborso le somme versate in più. Nel secondo, invece, l’errore nel calcolare le somme dovute non fa venir meno l’adesione. Sono delle principali risposte fornite dall’Agenzia agli uffici periferici sulla definizione agevolata delle controversie tributarie per la quale il 2 luglio scade il termine l’ultima rata.

Per le somme versate erroneamente in eccesso in autoliquidazione, dunque, «il diritto al rimborso non può essere negato». Per la divisione Contribuenti il divieto alla restituzione delle somme versate in pendenza di giudizio in eccedenza rispetto al dovuto per la chiusura della lite (così come previsto proprio dall’articolo 11, comma 7, del Dl 50/2017) «non si estende» all’ipotesi in cui «il contribuente abbia erroneamente versato per la definizione della lite» un ammontare «maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto».

Dall’agenzia delle Entrate un occhio di riguardo alla circostanza opposta di chi ha versato in meno, ma senza dolo: il cosiddetto errore “incolpevole”. Va ricordato che gli uffici hanno segnalato ai contribuenti eventuali importi da integrare (si veda quanto riportato da «Il Sole 24 Ore» del 20 maggio), ma ora la divisione Contribuenti fa un ulteriore passo avanti in termini di chiarezza. Qualora, infatti, il contribuente non abbia risposto alla sollecitazione e soprattutto se le irregolarità rientrano «nei limiti del lieve inadempimento» la definizione si deve considerare comunque perfezionata. Resta comunque possibile per gli uffici territoriali procedere all’iscrizione a ruolo degli importi non versati. Ruolo che, però, non dovrà essere emesso se l’importo mancante non supera i 30 euro.

I coobbligati

La definizione agevolata delle liti pendenti avrà un effetto ad ampio raggio. Sempre secondo le Entrate, il perfezionamento della chiusura produce conseguenze anche nei confronti dei coobligati del contribuente che ha presentato l’istanza di adesione. E questo anche qualora il contenzioso avviato dagli altri coobligati non fosse più pendente al 24 aprile 2017 perché già passato in giudicato. Con due punti cardine: l’estensione della definizione non opera se il coobligato non ha presentato ricorso e comunque non si può ottenere a rimborso quanto già versato. Comunque l’effetto della definizione riguarderà anche l’eventuale condanna al pagamento delle spese di lite nel caso di pronuncia passata in giudicato.

Sanzioni per omesso RW

Tra i chiarimenti last minute agli uffici territoriali lo scorso 8 giugno spunta anche il quadro RW per il monitoraggio dei patrimoni detenuti all’estero. Che fine fanno le liti relative a sanzioni per la mancata compilazione? Per l’Agenzia si tratta di sanzioni non collegate al tributo e come tali per la definizione è sufficiente pagare «il 40% degli importi in contestazione».

Regolarizzazione fatture

Sulla stessa lunghezza d’onda, il chiarimento riferito all’omessa regolarizzazione di fatture. Questo tipo di violazione, sempre nell’ipotesi in cui fosse già pendente un contenzioso, si sana con il versamento del 40% dell’importo contestato. La penalità “contesa”, anche se commisurata alla maggiore imposta accertata dall’amministrazione finanziaria al cedente o al prestatore, non è direttamente collegata all’imposta. Per la divisione Contribuenti si tratta di «sanzione autonoma» che colpisce la condotta del «cessionario o committente» che non regolarizza l’operazione.

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