Controlli e liti

Sanatoria dei Pvc, il successo passa dal contraddittorio

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di Maurizio Leo

Gli operatori si stanno confrontando con le nuove norme sulla pace fiscale, una opportunità da valutare con grande attenzione per coloro che hanno i conti aperti con il fisco. Non tutti gli aspetti applicativi, però, sono ancora chiari anche se è ormai trascorso quasi un mese dalla conversione del decreto legge 119/2018. Ad esempio, non sono del tutto evidenti i profili di applicabilità dell'articolo 1 del decreto che prevede la possibilità di definire, in via agevolata, i Pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018. Manca ancora all'appello un tassello fondamentale: il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate richiamato dalla stessa disposizione.

Cerchiamo di capire quali sono le opportunità per i contribuenti e i dubbi da chiarire. L'articolo 1 prevede la possibilità di “fare pace” con il Fisco, accettando le contestazioni mosse nel Pvc e presentando una dichiarazione integrativa, senza che ciò determini anche il versamento di maggiori sanzioni o interessi. La logica della disposizione è chiara e condivisibile: indurre il contribuente a evitare il contenzioso, in cambio della eliminazione degli oneri accessori alle violazioni. Tuttavia, non è tutto semplice né tutto chiaro.

Un primo profilo di criticità riguarda, ad esempio, la circostanza che non sempre i Pvc contengono o consentono l'esatta determinazione delle maggiori imposte da versare. Si pensi ai casi di esterovestizioni societarie, per i quali normalmente non si individuano i costi deducibili, gli eventuali crediti d'imposta fruibili e, di conseguenza, il quantum dovuto. In tali casi è impossibile accedere alla sanatoria? Forse no, se l'agenzia delle Entrate, nell'ambito del contraddittorio, consentirà di identificare gli esatti termini delle dichiarazioni integrative da presentare. Più in generale, sarebbe utile valorizzare il contraddittorio preventivo come uno strumento strettamente correlato alla sanatoria, in grado di amplificarne la fruibilità e, in definitiva, l'appeal. D'altra parte, ciò sarebbe in linea con i più elementari principi di collaborazione e buona fede che devono caratterizzare i rapporti fisco-contribuente per espressa previsione normativa (articolo 10 della legge 212/2000).

Allo stesso modo non è del tutto chiaro cosa accada nell'ipotesi, non infrequente, in cui a seguito della consegna di un Pvc potenzialmente sanabile venga notificato l'avviso di accertamento.

Sembrerebbe corretto ritenere che l'accesso alla pace fiscale non sia precluso e che sarà possibile presentare comunque la dichiarazione integrativa in sanatoria. Si ritiene però che, in questi casi, sia opportuno tenere conto degli specifici termini di impugnabilità dell'avviso. Nello specifico, va ritenuto che la dichiarazione integrativa debba essere presentata nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, decorsi i quali la pace fiscale non dovrebbe essere più una opzione percorribile.

Infatti, in alternativa, entro tale termine il contribuente potrebbe unicamente attivare il contenzioso ovvero incardinare un procedimento di accertamento con adesione. Entrambi i comportamenti, tuttavia, potrebbero essere considerati inibitori della pace fiscale perché equivalgono alla mancata accettazione della contestazione mossa e, quindi, sono incompatibili con la sanatoria dell'articolo 1 (che, come detto, presuppone una accettazione totale delle contestazioni). D'altra parte, simmetricamente, il provvedimento delle Entrate attuativo dell’articolo 2 chiarisce che la presentazione dell'istanza di adesione preclude la definizione agevolata degli atti di accertamento.

Insomma, allo stato, non è facile per tutti prendere le decisioni giuste. Fondamentale è l'emanando provvedimento dell’Agenzia che certamente contribuirà a chiarire molti dubbi applicativi. Solo così sarà possibile sviluppare calcoli di convenienza e potranno essere fatte valutazioni definitive e pienamente consapevoli. Il successo della pace fiscale passa anche da qui, da piccole scelte di buon senso e da pochi, ma rilevanti, dettagli applicativi.

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