Sanzioni al contribuente che non vigila sul professionista incaricato
È sanzionabile il contribuente per le
Le Entrate hanno notificato a un contribuente quattro avvisi di accertamento scaturenti dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e da altre irregolarità fiscali rilevate.
I provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al giudice tributario chiedendo la disapplicazione delle sanzioni per le violazione erano state causate dalla negligenza del professionista cui era stato affidato l’incarico. Sia in primo sia in secondo grado non sono state accolte le doglianze. In particolare la Ctr ha ritenuto che la denuncia nei confronti del professionista era stata presentata tardivamente rispetto alla notifica dell’ultimo accertamento notificato. Contro la decisione, l’imprenditore ha presentato ricorso per Cassazione lamentando l’errata applicazione dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997.
Il comma 3 della norma prevede che il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
La Suprema corte, confermando la sentenza d’appello, ha ricordato che in tema di sanzioni per violazione delle norme tributarie, occorre la prova dell’assenza di colpa sul contribuente.
All’amministrazione spetta provare, anche mediante presunzioni semplici, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria vantata, mentre è il contribuente che vuole escludere ogni propria responsabilità dimostrare di aver agito senza colpa.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che tale principio discende dalla lettura dell’articolo 5 del Dlgs 472/1997 secondo cui nelle violazioni punite con
Nel caso esaminato, non si trattava dell’omesso versamento del tributo come disciplinato dal comma 3, ma di inadempienze plurime e diverse. Il contribuente non aveva provato la mancanza di colpevolezza, anche alla luce del fatto che non aveva dimostrato di aver vigilato sul corretto adempimento dell’incarico affidato a terzi. Anzi, la reiterazione per più anni delle stesse violazioni dimostrava l’assoluta mancanza di qualunque riscontro in tal senso.
Cassazione, sentenza 6930/2017