Sanzioni dimezzate per chi trasmette entro il 4 settembre
La comunicazione delle locazioni brevi in scadenza al 20 agosto consta in una trasmissione di dati da effettuarsi utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate.
I dati contenuti nella comunicazione sono: nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo, che viene a sua volta definito come «ammontare dovuto dal conduttore sulla base del contratto», indirizzo dell’immobile (provvedimento Entrate del 12 luglio 2017, n. 132395).
Non va indicato, quindi, il nome del conduttore. Inoltre, la comunicazione può essere effettuata «in forma aggregata» per i contratti relativi al medesimo immobile stipulati dal medesimo locatore.
Cosa accade se si supera la scadenza? Ai sensi della norma istitutiva (articolo 4 del Dl 50/2017), l’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/1997, ossia da 250 a 2mila euro. Tuttavia, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 euro), qualora la trasmissione venga effettuata entro 15 giorni dalla scadenza (cioè entro il 4 settembre). Analoga riduzione spetta se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati. Se la comunicazione inviata risulta errata a causa delle informazioni fornite dal locatore, le sanzioni non sembrerebbero dovute (circolare 24/E/2017, par. 2.2.1.).
Nel documento «Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Comunicazione Locazioni Brevi» si apprende che qualora si renda necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una comunicazione già trasmessa e accolta, è necessario predisporre una nuova comunicazione di annullamento o sostituzione. Pertanto, spirata la scadenza, chi non avesse inviato la comunicazione o l’avesse inviata errata nel suo contenuto, può “ravvedersi” con l’invio di una nuova comunicazione.
Un’altra occasione per rimediare può riguardare l’imposta trattenuta e versata dall’intermediario, che dev’essere certificata con Cu.
L’omesso versamento della ritenuta è punito con la sanzione di cui all’articolo 14 del Dlgs 471/97 (20% dell’ammontare non trattenuto), regolarizzabile tramite ravvedimento operoso.
L’omessa presentazione della Cu, invece, comporta una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, ma il termine è scaduto lo scorso 7 marzo solo per i “settetrentisti” (ed è sanzionato con 100 euro per Cu), mentre per gli altri contribuenti c’è tempo fino al prossimo 31 ottobre.
Stando alla circolare 24/E «mediante la certificazione, i soggetti che operano la ritenuta assolvono anche l’obbligo di comunicazione dei dati e non sono, pertanto, tenuti all’ulteriore trasmissione dei dati di cui al precedente punto 2.2.1». Perciò, qualora gli intermediari operino la ritenuta ed effettuino l’invio della Cu non dovranno comunicare i dati del contratto (anche se nulla vieta di comunicare lo stesso i dati).