Controlli e liti

Sanzioni evitabili in caso di errore

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di Giampaolo Giuliani

Nella disciplina Iva le dichiarazioni di parte trovano ampia diffusione nel settore edilizio dove accade spesso che un cessionario committente richieda l’applicazione dell’aliquota del 4 o del 10% al posto di quella ordinaria. Meno diffuso è l’utilizzo in altri comparti delle dichiarazioni rilasciate dai cessionari committenti, tuttavia si deve rilevare l’importante presa di posizione sul tema delle dichiarazioni da parte dell’amministrazione finanziaria per applicare correttamente l’Iva nelle locazioni finanziarie di imbarcazioni da diporto.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 284/E/2007, infatti, ha chiarito la valenza da attribuire alle dichiarazioni rilasciate dai conduttori per i contratti riguardanti questo tipo di imbarcazioni e relative al loro effettivo impiego fuori dalle acque territoriali.

In quell’occasione l’Agenzia precisò che “la circostanza che il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione in questione facendo riferimento alle percentuali della circolare stessa, è sufficiente a far emergere la buona fede della società di leasing. In tal caso, la società di leasing non sarà tenuta né al pagamento di sanzioni, né di interessi di mora, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente (articolo 10 legge n. 212 del 2000).” Dopodiché, precisò che il recupero della maggiore imposta doveva avvenire “in capo alla società stessa, in qualità di soggetto passivo; resta inteso che quest’ultima, tuttavia, potrà rivalersi nei confronti del proprio cliente ricorrendo anche agli ordinari mezzi civilistici.”

Sulla base di questa presa di posizione da parte dell’Agenzia si può ragionevolmente concludere che i fornitori di beni e servizi per applicare il regime della non imponibilità possano richiedere ai propri cessionari committenti una dichiarazione che attesti la navigazione in alto mare.

Resta inteso che se tale dichiarazione dovesse rilevarsi successivamente mendace, anche a seguito di accertamenti da parte dell’amministrazione finanziaria, il fornitore accertato dovrà versare l’imposta precedentemente non applicata, ma non gli saranno comminate sanzioni sulla base di quanto disposto dall’articolo 6 del Dlgs 472/1997. In particolare, tale articolo individua tra le cause di non punibilità di un soggetto passivo la circostanza che la scelta di un determinato comportamento (nel caso di specie l’applicazione del regime della non imponibilità) sia imputabile a un terzo, il quale ha occultato o falsificato o compiuto atti che lo hanno indotto il a realizzare l’errore.

L’imposta dovrà comunque essere versata, ma il fornitore n base a quanto previsto al comma 7 dell’articolo 60 del Dpr 633/1972 potrà esercitare la rivalsa.

Si può dunque ragionevolmente concludere che tramite un dichiarazione rilasciata dai propri clienti e fornitori potrebbero essere del tutto superate le difficoltà di acquisire della documentazione comprovante l’effettiva navigazione in alto mare.

Non solo, la dichiarazione avrebbe il pregio di evitare le rettifiche quando la «documentazione ufficiale» richiesta nella risoluzione e attestante la navigazione in alto mare per l’anno precedente non si dimostrasse ugualmente realizzata nel corso dell’anno in cui è emessa.

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