Controlli e liti

Sanzioni, l’applicazione del «favor rei» non è automatica

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Ai fini sanzionatori lo ius superveniens recato dal Dlgs n. 158/2015 non determina l’automatica illegittimità delle sanzioni già irrogate sugli atti impositivi formati fino a quel momento. Intanto la norma non opera in maniera indistinta e generalizzata quale favor rei. Poi, se pure il quantum sanzionatorio già applicato è compreso entro i nuovi limiti edittali, per procedere all’applicazione della novella il giudice deve comunque conoscere gli elementi di congruità allora valutati ai fini sanzionatori dall’Amministrazione, quali gravità dell’illecito, condotta dell’agente e sue condizioni economiche e sociali. Così la Cassazione, sezione quinta civile, sentenza n. 28061-2017 (presidente Cappabianca, relatore Iannello) depositata ieri.

L’Amministrazione accerta ad una Srl per l’anno d’imposta 2003 ricavi non contabilizzati per oltre 2,4 milioni di euro e ricupera Irpeg, Iva, Irap e relative sanzioni. Secondo l’Ufficio, infatti, sulla base di una verifica eseguita presso la controllante, è emersa, in capo alla contribuente, una contabilità di magazzino inattendibile che, non rendendo più possibile l’identificazione e la valorizzazione delle rimanenze, ha reso legittimo l’accertamento induttivo.
La società si oppone ante la Ctp contestando nel merito l’infondatezza della pretesa. Sono state rilevate presunte irregolarità nella contabilità di magazzino ma non sono state esplicitate le ragioni secondo cui siffatte violazioni possono ritenersi di entità tale da rendere inattendibili le scritture contabili. L’Amministrazione resiste e ribadisce la legittimità del suo operato. I giudici di merito, in entrambi i gradi, respingono le ragioni della contribuente costringendola così ad andare in Cassazione.
Pendente il ricorso per Cassazione, a seguito delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio dal Dlgs 158/2015, la ricorrente deposita una memoria con cui chiede l’applicazione del principio del favor rei e del più favorevole trattamento sanzionatorio introdotto.
Ma la Corte rigetta il ricorso anche in punto sanzioni.

•Lo ius superveniens recato dal Dlgs 158/2015 non rende la sanzione già irrogata automaticamente illegittima in quanto non opera in maniera generalizzata quale favor rei in assenza di specifiche allegazioni riferite al caso concreto, in grado ex se, di incidere sui parametri di commisurazione della sanzione entro i limiti edittali;

•Ancorché il quantum sanzionatorio applicato ab origine possa risultare tuttora compreso nei nuovi limiti edittali previsti tra un minimo ed un massimo, il giudice è comunque inibito nel procedere all’automatica applicazione della novella se non conosce i criteri di gravità dell’illecito, condotta dell’agente e sue condizioni economiche e sociali, già utilizzati dall’Amministrazione per pervenire all’irrogazione di una sanzione congrua.

Cassazione, sentenza 28061/2017

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