Sanzioni, niente «favor rei» in giudizio se l’atto è definitivo
In assenza di espressa previsione normativa, si rende applicabile il termine prescrizionale anziché il termine decadenziale per l’iscrizione a ruolo del tributo e delle sanzioni. Questo perché al credito dell’ente locale, che sia certo, liquido ed esigibile, si applica la prescrizione decennale. Il princpio del favor rei non si applica retroattivamente per quelle sanzioni più sfavorevoli che risultano poi essere state abrogate dal 1 aprile 1998 ad opera della riforma del sistema sanzionatorio. Questo perché tale principio non si applica per gli accertamenti resisi definitivi. Così la sentenza n. 580-2017 della Cassazione, sezione tributaria civile (Pres. Chindemi, Rel. Stalla) depositata ieri .
La vicenda. Un ente locale notifica nel dicembre 2002 ad una Srl distinti avvisi di accertamento per l’imposta di pubblicità dell’anno 2001, i quali non vengono opposti. Nel dicembre 2004 l’ente locale iscrive a ruolo a titolo definitivo le imposte che notifica tramite cartella nel marzo 2005.
La contribuente ricorre: a) L’iscrizione a ruolo per imposte e sanzioni è tardiva perché notificata oltre il termine del 31 dicembre 2004, cioè oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di notifica degli accertamenti;
b) Le sole sanzioni per omesso versamento sono state abolite e sostituite dalle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e non sono più dovute alla luce del principio del favor rei applicabile anche al passato.
Il Comune resiste: a) Il termine per la notifica del ruolo a titolo definitivo non è il 31 dicembre del secondo anno successivo con decorrenza da quando l’accertamento non è stato opposto; b) Le sanzioni irrogate per omesso versamento sono dunque legittime e non è applicabile il favor rei.
La decisione. La Ctp dà ragione alla contribuente, mentre la Ctr dà ragione all’ente locale, costringendo la contribuente a ricorrere in Cassazione. Ma la Corte conferma la definitiva legittimità della pretesa:
a) Alla data in cui il rapporto impositivo derivante dagli accertamenti notificati nel dicembre 2002 è diventato definitivo non era previsto, per l’imposta di pubblicità, un termine di decadenza per la notifica del ruolo contenuto nella cartella, introdotto solo dall’articolo 1 della legge 296/2006.
Nel caso in esame, pertanto, la notifica del ruolo è soggetta al termine di prescrizione decennale in quanto riferita ad un credito certo, liquido ed esigibile e dunque, nel marzo 2005, il Comune non è decaduto dall’attività di riscossione;
b) In tema di sanzioni amministrative, il principio del favor rei è sempre applicabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per le infrazioni commesse prima del primo aprile 1998 - data di entrata in vigore della riforma - a condizione che l’atto impositivo non sia diventato definitivo e che il processo sia ancora in corso.
Nel caso in esame, pertanto, nonostante l’illecito in questione sia stato soppresso dal 1° aprile 1998, la legittimità delle sanzioni irrogate permane per l’intervenuta definitività dell’accertamento.
La sentenza n.580/17 della Cassazione