Controlli e liti

Sanzioni ridotte per la rata saltata dopo l’adesione

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di Marcello Maria De Vito

In caso di omesso versamento di una rata del debito tributario dovuta a grave crisi finanziaria indipendente dalla volontà e capacità dell’imprenditore, la sanzione del 60%, applicabile in sede di iscrizione a ruolo, deve essere ridotta in base al Dlgs 158/2015. Sono questi i principi statuti dalla Ctr di Bari con la sentenza 2373/13/2017 dell’11 luglio 2017 (presidente Ventura, relatore Gagliardi).

Un contribuente aveva definito in adesione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2009 optando per il versamento rateale: non aveva però versato tutte le rate. L’ufficio, aveva quindi iscritto a ruolo gli importi non versati oltre alla sanzione del 60% su quanto dovuto a titolo di imposta.

Il contribuente aveva quindi impugnato la cartella, chiedendo la disapplicazione della sola sanzione del 60% affermando che il mancato versamento non era dovuto a dolo, bensì alla grave crisi che aveva colpito l’edilizia. Chiedeva, quindi, l’esimente della forza maggiore.

La Ctp di Bari rigetta però il ricorso e il contribuente impugna la sentenza per erroneità della motivazione dolendosi del fatto che da essa non emergeva lo stato di illegittimità in cui secondo la Ctp versava l’imprenditore. Chiede, quindi, la disapplicazione della sanzione del 60%.

L’Agenzia resiste osservando che, sulla base dei principi statuiti dalla Cassazione (sentenza 8352/2015), la scelta di omettere il versamento è già prova del dolo. I motivi non escludono il dolo e l’oggettiva impossibilità di adempiere può rilevare solo se dovuta a causa di forza maggiore. L’Agenzia sottolinea inoltre che lo stato di illegittimità è il mero omesso versamento.

La Ctr osserva che la sentenza impugnata dichiarava dovuta la sanzione del 60% poiché il contribuente versava in una situazione di illegittimità che, peraltro, costituiva il presupposto per cui non poteva essere invocata la causa di forza maggiore.

La Ctr puntualizza che la motivazione della sentenza non spiega quale sia lo stato di illegittimità, né valuta in alcun modo la difficoltà di pagamento invocata dal ricorrente. Osserva poi che la grave crisi finanziaria in cui versa l’imprenditore è dovuta a fatti indipendenti dalla sua volontà e capacità. A conferma del fatto che il comportamento dell’appellante è incolpevole e comune a vari imprenditori attanagliati dalla crisi, la Ctr ricorda il provvedimento di riammissione alla rateazione per contribuenti decaduti previsto dalla legge di Stabilità 2016. Quindi, conclude la Ctr, le argomentazioni addotte dalle Entrate non sono totalmente fondate: l’appello del contribuente deve venire parzialmente accolto e le sanzioni rideterminate in base al Dlgs 158/2015.

Tale decreto ha inserito nel Dpr 602/1973 l’articolo 15-ter, che di fatto riduce dal 60% al 45% la sanzione prevista in caso di omesso versamento, non regolarizzato, di una rata dovuta a seguito di adesioni, conciliazioni e mediazioni (la sanzione base del 30% aumentata della metà). La norma, pur applicandosi agli istituti deflattivi perfezionati dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs 158/2015, è stata applicata dalla Ctr nonostante l’adesione oggetto di controversia fosse stata perfezionata in data antecedente al 22 ottobre 2015.

Ctr Bari, sentenza 2373/13/2017

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