Sas con un solo socio, sì al rimborso
Lo scioglimento di una società secondo l’articolo 2272 del Codice civile non ne comporta l’estinzione. La sua “vita” giuridica continua fino alla liquidazione di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla compagine sociale prima del suo scioglimento. Perciò la società, fin quando non si verifica la liquidazione e la successiva cancellazione dal registro delle imprese, ben potrà richiedere, anche dopo il suo scioglimento, il rimborso di eventuali imposte sorte in costanza di operatività della società stessa.
Tanto viene affermato dalla Ctp di Caltanissetta con la sentenza 185/1/2018 (presidente Monteleone, relatore Porracciolo). La vicenda riguarda la richiesta di rimborso dell’Iva del socio superstite di una Sas, presentata dopo il decorso del termine semestrale dal decesso dell’unico altro socio. La Ctp, in particolare, ha ritenuto illegittimo il rigetto dell’istanza da parte dell’ufficio, alla luce del fatto che le società di persone non si estinguono per effetto del verificarsi di una delle cause di cancellazione previste dall’articolo 2272 del Codice civile, continuando a esistere fino alla liquidazione di tutti i rapporti di credito e di debito con i terzi.
Secondo la tesi dell’ufficio, invece, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi dal decesso dell’unico altro socio, aveva determinato il venir meno della società stessa e la costituzione di una impresa individuale in capo al socio superstite, che ne aveva continuato l’attività, perciò la società non era più legittimata a richiedere il rimborso dell’Iva.
In realtà, l’articolo 2272 del Codice civile (per le società di persone l’articolo 2308), anche se al n. 4) dispone che la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita, comporta che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di legge, pur concernendo un elemento necessario del contratto di società, non ne determina l’immediata estinzione, ma unicamente lo scioglimento.
La tesi di fondo della sentenza è che lo scioglimento di una società implica l’apertura della fase di liquidazione in base all’articolo 2274 del Codice civile e i soci amministratori mantengono «il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione» – con la logica conseguenza che la società continua a vivere per la regolamentazione dei rapporti ancora pendenti.
Solo dopo che i liquidatori abbiano liquidato il patrimonio, provveduto ai debiti sociali e diviso l’eventuale residuo attivo tra i soci in base al bilancio finale di liquidazione depositato presso il registro delle imprese e questo sia divenuto definitivo per difetto di opposizione da parte dei soci, potrà essere chiesta la cancellazione della società dal registro delle imprese, che ne comporterà la sua estinzione. Legittima è, dunque, la richiesta di rimborso di eventuali imposte effettuata da una società in scioglimento.
Ctp Caltanissetta, sentenza 185/1/2018