Scaffalature portanti dei magazzini 4.0 con accesso al bonus
Per i magazzini automatizzati interconnessi iperammortamento anche sul costo della scaffalatura metallica portante. Lo stabilisce, con disposizione che supera le difformi conclusioni della risoluzione 62/E/2018, l’articolo 3-quater, comma 4 del decreto semplificazioni. La scaffalatura, precisa la disposizione, continua però a rilevare ai fini della determinazione della rendita catastale, con le conseguenti ricadute in materia di Imu.
La legge di conversione del Dl 135/2018 potrebbe mettere la parola fine ai dubbi sulla rilevanza, ai fini dell’iperammortamento, del costo dei cosiddetti magazzini automatizzati autoportanti. Si tratta di strutture interconnesse che stanno prendendo sempre più piede per la gestione logistica di svariati settori produttivi e distributivi. I magazzini automatici sono generalmente costituiti da una scaffalatura, cioè da una gabbia metallica a cui sono asserviti i mezzi del sistema di movimentazione (traslo-elevatori e contenitori).
La gabbia metallica, oltre che funzionale al sistema operativo, costituisce l’elemento costruttivo portante su cui vengono installati i pannelli di copertura per formare una sorta di edificio. I magazzini sono oggettivamente beni iperammortizzabili in quanto ricompresi nel punto 12 del primo gruppo dell’allegato A) alla legge 232/2016. Il dubbio sorto lo scorso anno è se la parte (invero assai rilevante) del costo complessivo del magazzino riferita alla gabbia metallica sia o meno agevolabile, dato che tale struttura, proprio perché infissa al suolo e autoportante, viene accatastata e gli immobili sono, come noto, esclusi dall’iperammortamento.
Ai diversi interpelli presentati nei primi mesi del 2018, l’Agenzia rispose con la risoluzione n. 62/E/2018 nella quale, valorizzando il profilo catastale del bene piuttosto che quello funzionale, si negò la rilevanza del costo della gabbia, trattandosi di parte immobiliare. Questa interpretazione formale della natura della scaffalatura autoportante generava diverse criticità, in particolare per i casi di analoghi magazzini che, in quanto inseriti all’interno di un fabbricato strumentale accatastato, non erano essi stessi oggetto di attribuzione di rendita.
La soluzione definitiva del problema sta per giungere dalla legge di conversione del Dl 135/2018 che, nel testo approvato dal Parlamento, prevede che il costo iperammortizzabile di questi magazzini si intende comprensivo anche dell’importo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione. Per evitare problemi di gettito in ambito Imu, si stabilisce inoltre che resta ferma la rilevanza della gabbia ai fini della determinazione della rendita catastale.
La norma ha natura di interpretazione autentica e vale dunque anche per gli investimenti già realizzati nel 2017 e nel 2018 (oltre che per la proroga della legge 145/2018). Non appena la norma sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale, le imprese che già nel 2017 hanno effettuato investimenti in questi magazzini, ma che hanno rinunciato all’iperammortamento sul costo della scaffalatura in base alla risoluzione 62/E/2018, potranno (in presenza degli altri requisiti, tra cui l’interconnessione e la perizia) ripresentare la dichiarazione mod. Redditi 2018 stanziando la corrispondente variazione in diminuzione (quota di ammortamento dell’anno per 150%).