Scambi intra Ue, istruzioni in supplenza della legge
Il 2 novembre entra in vigore la legge di delegazione europea (legge n. 117 del 4 ottobre 2019), da cui inizia il non rapido iter per arrivare al recepimento delle direttive, che richiede anche un passaggio in Parlamento per il necessario parere. Tra gli atti europei che potranno diventare legge nel nostro Paese troviamo la direttiva 2017/2455, già in vigore dal 1° gennaio scorso per la fornitura di servizi online dai nostri provider ai clienti privati nella Ue, di entità sino a 10mila euro. Si tratta di casi marginali, ma risulta evidente la difficoltà di chi si trova a operare nei confronti di altri Paesi, che si ritiene abbiano invece recepito la direttiva.
Questo episodio pone in evidenza un problema ben più importante, che interesserà la totalità delle imprese che operano nella Ue. In vista del big bang del 1° luglio 2022, è stata adottata la direttiva 2018/1910, nota come quella relativa ai quick fixes, cioè alle soluzioni rapide occorrenti per la corretta disciplina degli scambi intraunionali. Questa direttiva si occupa di:
● vendite in regime di call-off stock, quando cioè la merce viene trasferita all’estero in attesa dell’acquisto da parte del cliente;
● vendite “a catena”, nelle quali intervengono una pluralità di soggetti, anche stabiliti in diversi Paesi.
Nel giorno di approvazione della direttiva (4 dicembre 2018) sono stati anche approvati due regolamenti del Consiglio europeo, che completano i quick fixes: il 2018/1909 sullo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock e il 2018/1912 sulla prova dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato. I regolamenti non hanno bisogno di una norma nazionale di recepimento, mentre la direttiva vede come destinatari gli Stati, che devono trasporla nella legislazione nazionale.
Nonostante l’importanza della direttiva 2018/1910, al momento non risulta nessun atto preparatorio a un recepimento che deve avvenire entro i prossimi due mesi. Non è immaginabile l’iter della legge di delegazione europea: dopo la legge 117, che sta per entrare in vigore, non è stato nemmeno presentato in Parlamento un Ddl per recepire le direttive successive a quelle di cui può ora iniziare l’iter. Questa legge si ferma, nella sequenza, alla direttiva 2018/958, e all’ultimo momento qualcuno ha inserito due isolate direttive successive (2018/2002 e 2019/692), dimenticando la 2018/1910.
La Commissione europea sta per rilasciare delle explanatory notes relative a questo insieme di atti normativi. Questi documenti sono analoghi alle instructions francesi, cioè molto più di una circolare, con numerosi esempi. Non hanno valore legale, ma sono una utile guida, la cui pubblicazione dovrebbe essere portata a conoscenza dei contribuenti. Le ultime note pubblicate sono del 26 ottobre 2015, e si riferiscono al regime di territorialità degli immobili e delle relative prestazioni di servizi.
La direttiva 1910 può essere considerata ad effetto diretto, in quanto contiene disposizioni dettagliate, senza opzioni per i singoli Stati membri. Qualunque sia l’iter che si intende perseguire, l’argomento è di tale importanza che non può essere trascurato.