Controlli e liti

Scambio d’informazioni, tutelata la privacy

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di Valerio Vallefuoco

L’attuazione dei modelli di scambio d’informazioni tra Stati non può avvenire a discapito dei princìpi in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali oltre che del diritto di difesa degli amministrati.

Depone in tal senso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (Cedu), la quale sottolinea che la comunicazione di dati personali a una autorità pubblica è legittima solo se prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui (domanda 35841/02, del 7 dicembre 2006 ).

Secondo la Corte Ue, la tutela che la legislazione Ue appresta alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati è di ostacolo all’adozione di misure nazionali che consentano all’ amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali a un’altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate di tale trasmissione e del successivo trattamento (Corte Ue, 1 ottobre 2015, C-201/14).

Inoltre la Cedu proprio in caso di cooperazione internazionale sullo scambio di dati finanziari ha riconosciuto l’interesse preponderante della Svizzera a soddisfare la richiesta di assistenza amministrativa da parte degli Stati Uniti per consentire alle autorità statunitensi l’identificazione di patrimoni nascosti in Svizzera (domanda n.28601, 11 dicembre 2015).

In questo senso deve essere interpretata la scelta garantista della Confederazione Elvetica (si veda il Sole 24 Ore del 14 dicembre). In questa prospettiva una recente sentenza della Corte Ue ha chiarito che spetta ai giudici dello Stato membro il potere di controllare la legittimità delle richieste di informazioni fiscali rivolte da un altro Stato membro. Tale sindacato è però limitato a verificare la legittimità della decisione d’ingiunzione, la quale per essere tale deve avere ad oggetto informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile. Si deve, quindi, escludere che gli Stati membri possano avanzare richieste di informazioni generiche o comunque non pertinenti alle questioni fiscali di un determinato contribuente. (Corte di Giustizia, 16 maggio 2017, C-682/15).

Dalla competenza del giudice nazionale a verificare la legittimità della decisione di ingiunzione deriva, quale logico corollario, il diritto dell’amministrato a richiedere giudizialmente una tale verifica.

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