Controlli e liti

Scambio dati finanziari, invio entro il 21 agosto

di Carlotta Benigni e Antonio Tomassini

Arrivano le istruzioni per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione dei dati dei propri clienti nell’ambito dello scambio automatico transnazionale di informazioni in materia fiscale. Il provvedimento delle Entrate del 4 luglio (ma pubblicato ieri) detta le disposizioni attuative del Dm Economia 28 dicembre 2015 di recepimento della direttiva Ue 2014/107/Ue che obbliga gli Stati membri a comunicare automaticamente ogni anno le informazioni fiscali secondo il Common reporting standard dell’Ocse.

Il Crs si pone sulla scia di quanto già avviene già con i Fatca (obbligo di comunicare all’autorità statunitense i dati di tutti i rapporti finanziari intrattenuti con cittadini Usa). Il decreto del 28 dicembre 2015 consente infatti alle istituzioni finanziarie che dovranno effettuare le comunicazioni di utilizzare le medesime procedure già introdotte ai fini Fatca e Kyc, in modo che il carico in termini di compliance aggiuntiva sia ridotto.

Per adempiere a tale obbligo, le istituzioni finanziarie italiane (principalmente banche, sgr, sim e imprese di assicurazioni) sono obbligate a trasmettere alle Entrate i dati relativi ai rapporti intrattenuti dai propri clienti persone fisiche o enti (società, trust, fondazioni) con persone fisiche che possono essere considerate beneficiari effettivi ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio. La comunicazione avverrà mediante l’infrastruttura Sid, già utilizzata per le comunicazioni all’anagrafe tributaria.

Il provvedimento attuativo prevede l’obbligo per le istituzioni finanziarie italiane di iscriversi all’anagrafe tributaria nella sezione «REI FATCA/CRS» del Registro elettronico degli indirizzi («REI»), come previsto dal provvedimento del 10 maggio 2017. Le istituzioni finanziarie che già sono iscritte nella sezione «REI Indagini», con i codici operatore dall’1 al 4, dall’11 al 16, 19 e 20, possono evitare l’iscrizione.

La comunicazione annuale, che a regime sarà dovuta entro il 30 aprile, per il primo anno (e dunque per la comunicazione dei dati 2016) dovrà essere effettuata entro il 21 agosto 2017. Le informazioni da includere sono, oltre ai dati identificativi dei clienti persone fisiche e entità (inclusa la residenza fiscale), le altre informazioni rilevanti indicate dall’articolo 3 del decreto, tra cui il saldo del conto corrente o degli investimenti detenuti presso l’istituzione finanziaria, gli eventuali proventi da investimenti e disinvestimenti.

Se un’autorità estera dovesse ravvisare errori nella comunicazione, dovrà farlo presente all’agenzia delle Entrate che a sua volta notificherà tramite pec l’errore all’istituzione finanziaria. Quest’ultima potrà correggere l’errore mediante con una apposita comunicazione.

I firmatari dell’accordo sono 96, tra cui anche alcuni ex paradisi fiscali come Svizzera e Montecarlo. Grazie al Crs, l’Italia riceverà automaticamente, a partire dal 2017 o dal 2018 a seconda dei casi, le informazioni sulle attività finanziarie detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia. Per chi ancora non lo avesse fatto, diventa sempre più impellente regolarizzare le violazioni dell’obbligo di monitoraggio fiscale mediante la procedura di voluntary disclosure.

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