Scambio dei dati sui titolari dei conti e sulle giacenze
Si avvicina la prima scadenza del Common reporting standard (Crs) per gli intermediari italiani: la prima comunicazione dei dati è prevista per il 21 agosto. Cosa comporta il Crs per gli italiani con attività finanziarie all'estero?
Il Crs nasce da un progetto del G20, portato avanti dall'Oecd (l'organizzazione multilaterale per lo sviluppo e la cooperazione economica con sede a Parigi, responsabile anche dei lavori sul Beps) che eleva a livello internazionale e multilaterale quanto già previsto dagli Stati uniti con la normativa sul Foreign account tax compliance act (Fatca), emanata dal 2010, sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali. In breve, si introduce l'obbligo, per gli intermediari finanziari, di comunicare alle proprie amministrazioni finanziarie (per l'Italia, l'Agenzia delle Entrate) i dati delle attività finanziarie (conti correnti, depositi, titoli eccetera) detenuti presso di loro da soggetti residenti in altri Paesi; a loro volta, le amministrazioni finanziarie debbono trasmettere questi dati alle amministrazioni di residenza dei soggetti non residenti.
Ogni amministrazione finanziaria dialoga con le altre in via bilaterale. Questa scelta ha avuto un'implicazione rilevante: anche se i Paesi che aderiscono al Crs sono ormai quasi 100, gli scambi non riguardano tutti i Paesi, ma solo quelli che hanno attivato, su base bilaterale, una relazione. In particolare, per l'Italia ciò significa che arriveranno segnalazioni da 88 Paesi: 27 sono i Paesi Ue, tenuti a ciò dalla direttiva 2014/107 (Dac2, che ha modificato la direttiva sulla cooperazione amministrativa); cinque sono i Paesi che hanno uno specifico accordo con la Ue, basato sulla Dac2; gli altri segnaleranno sulla base del Crs.
Insomma, i detentori di capitali in questi Paesi debbono iniziare a considerare che la disclosure colpirà, da quest'anno o dal prossimo, anche i loro conti. Saranno oggetto di comunicazione, infatti, i dati relativi a conti detenuti da persone fisiche o da altre entità non finanziarie, per le quali, in alcuni casi, dovrà essere specificato chi è il titolare effettivo del conto; non sono mai oggetto di comunicazione, invece, i dati relativi ai conti detenuti da intermediari finanziari, da società quotate e da società diverse da quelle che detengono per la maggior parte attività che forniscono passive income (dividendi, interessi eccetera).
L'amministrazione finanziaria italiana riceverà, oltre ai dati del soggetto che titolare del conto, dati quantitativi di tipo patrimoniale e reddituale: il saldo o il valore del conto (per i contratti di assicurazione, il valore maturato o il valore di riscatto); l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi e degli altri redditi generati dalle attività detenute nel conto o comunque accreditati sul conto; le somme lorde percepite in seguito alla vendita o al riscatto delle attività finanziarie. Questi dati verranno comunicati su base annuale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Non per tutti i Paesi ricordati, però, la prima comunicazione riguarderà i dati del 2016; alcuni, come la Svizzera ed Hong Kong, ad esempio, inizieranno a trasmettere i dati a partire dal 2018, con riferimento alle attività detenute nel 2017.