Controlli e liti

Scambio di informazioni, effetto-domino sui delegati ai conti black list

di Francesco Avella

La sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-682/15 (si veda Il Quotidiano del Fisco del 17 maggio ) in materia di richieste di scambio di informazioni per fini fiscali fornisce spunti anche nell’ottica delle future richieste di scambio di informazioni che l’Italia potrebbe avviare nel tentativo di scovare i capitali all’estero degli italiani non dichiarati al Fisco.

La Corte di giustizia, tra i vari aspetti affrontati, si concentra anche sulla nozione di «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste di cui alla direttiva comunitaria 2011/16/Ue del 15 febbraio 2011, che tuttavia ha carattere trasversale: è infatti utilizzata in tutte le altre norme in materia di scambio di informazioni su richiesta, sia nel modello di convenzione Ocse e nelle convenzioni bilaterali ad esso ispirate, non ultima la convenzione Italia-Svizzera come modificata dal Protocollo del 23 febbraio 2015 e il Tiea Italia-Principato di Monaco del 2 marzo 2015, sia nella Multilateral convention on mutual administrative assistance in tax matters della quale sono firmatari oltre 100 Stati tra cui l’Italia. Pertanto, i principi statuiti dai giudici comunitari potrebbero avere una rilevanza più ampia.

Secondo la Corte di giustizia, spetta all’autorità richiedente valutare, in base alle circostanze, la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste (paragrafo 70), con un margine discrezionale che rende la portata della verifica da parte dell’autorità interpellata piuttosto limitata (paragrafo 76), dovendo quest’ultima, in linea di principio, avere fiducia nell’autorità richiedente e presumere che la richiesta di informazioni sottopostale sia conforme al diritto nazionale dell’autorità richiedente e necessaria ai fini della sua indagine, e non potendo sostituire la propria valutazione dell’eventuale utilità delle informazioni richieste a quella dell’autorità richiedente (paragrafo 77). Tuttavia, se necessario, l’autorità interpellata può domandare all’autorità richiedente gli elementi informativi complementari che siano necessari per escludere, dal suo punto di vista, l’assenza manifesta di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste (paragrafo 81), cosicché la verifica svolta dall’autorità interpellata non si limita ad un controllo sommario e formale della regolarità della richiesta ricevuta, ma può consentire alla stessa di assicurarsi che le informazioni richieste non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e delle esigenze dell’indagine in questione (paragrafo 82).

Sulla scorta dei principi sopra delineati, benché sia chiaro e incontestato che spetta all’autorità richiedente la valutazione circa la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l’autorità interpellata potrebbe eccepire l’assenza di prevedibile pertinenza di eventuali informazioni richieste riguardo a soggetti diversi dal contribuente per il quale è operata la richiesta. Si pensi a richieste relative a determinati contribuenti per relazioni bancarie intrattenute nello Stato interpellato, nelle quali dovessero essere richiesti anche i nominativi di soggetti aventi procura generale ad operare sui conti del contribuente o che siano titolari dei conti sui quali il contribuente avesse procura ad operare: lo Stato interpellato potrebbe eccepire l’assenza di prevedibile pertinenza di tali informazioni rispetto al contribuente coinvolto e rispetto all’applicazione della legge italiana, ben potendo tali altri soggetti non essere fiscalmente residenti in Italia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©