Controlli e liti

Scatta il concorso di responsabilità per il pagamento a un estraneo al fallimento

di Dora De Marco

La banca paga i danni al fallimento se autorizza la collaboratrice del curatore a prelevare una somma sulla base di un modulo sottoscritto dal curatore ma privo dell’indicazione del destinatario del pagamento. Nel caso specifico l’assegno era in favore di un soggetto non creditore del fallimento. Per i giudici è legittima la manleva della banca nei confronti del curatore, responsabile per l’operato della sua collaboratrice. È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 92 del 04 gennaio 2017 .

Una spa in fallimento cita in giudizio la banca, presso la quale ha aperto un conto corrente strumentale allo svolgimento della procedura, per ottenere il risarcimento del danno, avendo la convenuta, sulla base di un modulo di autorizzazione al prelevamento di somme, sottoscritte dal curatore, ma non compilato nella parte dedicata all’indicazione del destinatario del pagamento, emesso un assegno circolare, consegnato alla collaboratrice del curatore, in favore di un certo soggetto, che non risulta creditore del fallimento. La banca, a sua volta, propone domanda di manleva nei confronti del curatore.
Il Tribunale accoglie la domanda attrice e in parte la domanda di manleva della banca. La Corte d’appello conferma la decisione di primo grado.
La Corte di Cassazione, investita della questione, conferma la decisione dei giudici territoriali.

In particolare relativamente al profilo eziologico, la Suprema Corte, afferma, richiamando un pregresso orientamento (si veda Cassazione n. 18094 del 12 settrmbre 2005), che in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti. L’accertamento, inoltre, del giudice del merito circa la rilevanza causale delle singole condotte si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, attenendosi al principio sopra esposto, ha del tutto, plausibilmente, ritenuto che il danno subito dal Fallimento trovasse causa tanto nella condotta della collaboratrice, ascrivibile al curatore ex articolo 2049 Codice civile, quanto nella condotta della banca, che non avrebbe dovuto emettere e pagare l’assegno in favore di un soggetto estraneo al fallimento, non essendo stato integralmente compilato dal curatore l’apposito modulo di autorizzazione al prelevamento di somme.

La sentenza n.92/2017 della Cassazione

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©